Presunzione assoluta di adeguatezza del carcere per associazione sovversiva e operatività nelle vicende successive (Cass. pen. n. 36665/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati di associazione sovversiva (art. 270 cod. pen.) e terroristica, opera non solo nel momento genetico della misura, ma anche nelle successive vicende cautelari che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. La presunzione può essere superata solo da fatti nuovi dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, ovvero l’effettiva ed irreversibile dissociazione del soggetto dal sodalizio criminale. Il tempo trascorso tra i fatti e l’esecuzione della misura non è di per sé decisivo, in assenza di elementi comprovanti il venir meno delle esigenze cautelari.
Il Fatto
Un indagato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere sovversiva (art. 270 cod. pen.), con ruolo di ideatore, promotore ed organizzatore, e di propaganda razziale (art. 604-bis cod. pen.), per aver promosso un sodalizio neonazista finalizzato a sovvertire l’ordine democratico, diffondendo ideologie fondate sull’odio razziale e sull’apologia della Shoah, anche attraverso social media e addestramenti militari.
Il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 20 dicembre 2024, aveva sostituito la custodia in carcere con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con il presidio del braccialetto elettronico. Su appello del Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame di Napoli ha riapplicato la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo persistenti le esigenze cautelari e inadeguata la misura domiciliare. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Lipari (n. 34473/2012), secondo cui la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria, prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati associativi di particolare pericolosità sociale, opera per l’intera durata della vicenda cautelare e non solo nel momento genetico della misura. La presunzione può essere vinta solo da fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originari, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, ovvero l’effettiva dissociazione del soggetto dal sodalizio criminale.
La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che aveva escluso la dissociazione del ricorrente, valorizzando: il ruolo verticistico e di promotore rivestito all’interno del sodalizio; la pervicacia e la spregiudicatezza nella diffusione dell’ideologia sovversiva; l’assenza di qualsiasi forma di ravvedimento; la possibilità di ripresa dell’attività illecita via web e di contatti con altri associati ancora in libertà; la presenza di armi e addestramento militare; i collegamenti con analoghi sodalizi operanti all’estero e la capacità di fare proseliti tramite la rete, con un vasto numero di iscritti (658) e la possibilità di accoglierne di nuovi.
Quanto al “tempo silente” (circa due anni tra gli ultimi fatti e l’esecuzione della misura), la Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rileva unicamente il tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, non quello antecedente, salvo che non emergano elementi comprovanti il venir meno delle esigenze cautelari. Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che il tempo trascorso non fosse dirimente, in assenza di elementi idonei a provare l’irreversibile allontanamento dall’ambiente criminale.
Implicazioni Pratiche
- Onere di dimostrare la dissociazione: L’avvocato che richiede la sostituzione della custodia cautelare in carcere per un reato associativo (artt. 270, 270-bis, 416-bis c.p.) deve fornire prova concreta di fatti nuovi dai quali risulti l’effettiva e irreversibile dissociazione del proprio assistito dal sodalizio criminale (es. collaborazione con la giustizia, rinuncia pubblica all’ideologia, rottura dei contatti), non essendo sufficiente la mera allegazione del tempo trascorso.
- Inadeguatezza delle misure autocustodiali: Per i reati associativi di stampo sovversivo o terroristico, la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, è considerata inadeguata a contenere il pericolo di reiterazione, in ragione della possibilità di ripresa dei contatti via web e della persistenza del vincolo ideologico; la difesa deve dimostrare l’idoneità concreta di misure meno afflittive, con elementi specifici sulla capacità di autodisciplina e sulla recisione dei legami.
- Irrilevanza del “tempo silente” in sede di revoca: In sede di istanza di revoca o sostituzione della misura, il tempo trascorso tra i fatti contestati e l’applicazione della misura non costituisce di per sé un elemento decisivo per superare la presunzione di adeguatezza del carcere; la difesa deve concentrarsi sulla dimostrazione di un mutamento della situazione cautelare successivo all’applicazione della misura, non su fatti antecedenti.
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