Confisca per equivalente e prova del nesso causale nel reato tributario (Cass. pen. Sez. IV n. 6295 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova del nesso di derivazione causale tra il bene e il reato, non potendosi far discendere tale condizione dalla mera fungibilità del denaro. Ne consegue che gli investimenti e i frutti della gestione societaria successivi alla consumazione del reato non sono riconducibili in via diretta al risparmio di spesa e restano estranei al vincolo, mentre su di essi può operare la confisca per equivalente. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica amministratore è legittimo secondo il criterio di sussidiarietà, ove risulti l’incapienza del patrimonio dell’ente al momento della richiesta e dell’adozione della misura.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore di diritto e di fatto di una società operante nel settore della distribuzione del gas, era stato attinto da sequestro preventivo per equivalente sui propri beni personali, in relazione a reati tributari contestati nella qualità e commessi, secondo l’accusa, nell’interesse dell’ente.

Dopo l’annullamento con rinvio di una prima ordinanza del Tribunale del riesame, il giudice del rinvio rigettava nuovamente l’appello cautelare, valorizzando i dati contabili dell’ente, l’incapienza dello stesso e l’ineseguibilità del vincolo diretto sul profitto. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in ordine alla nozione di profitto e all’individuazione dei beni aggredibili.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità sul provvedimento cautelare reale. Il ricorso è esperibile, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza (Sez. Un. n. 25932 del 2008), ma non l’illogicità manifesta, deducibile solo con l’art. 606, lett. e), cod. proc. pen..

Nel merito, la Corte ribadisce che la confisca per equivalente nei confronti della persona fisica, rappresentante legale dell’ente, è legittima secondo il criterio di sussidiarietà, ove non sia possibile eseguire quella diretta del profitto nei confronti dell’ente (Sez. 3 n. 11086 del 2022; Sez. 2 n. 42411 del 2021). È del pari legittimo il provvedimento cautelare che incida contemporaneamente, in via diretta, sui beni della società e, per equivalente, su quelli della persona fisica, qualora il reperimento dei beni dell’ente non sia possibile al momento dell’adozione della misura.

Il passaggio centrale riguarda la nozione di profitto. La difesa sosteneva una lettura ampia, secondo cui tutte le disponibilità e gli investimenti dell’ente sarebbero riconducibili al reato, quali frutti del risparmio di spesa. La Corte respinge l’impostazione: anche per il denaro deve essere dimostrato il nesso di derivazione causale, non giovando la fungibilità del bene. Il principio, confermato dall’informazione provvisoria delle Sezioni Unite del 2024, impone che la confisca diretta di somme di denaro presupponga la prova della derivazione causale dal reato.

Il profitto dei reati tributari, secondo il diritto vivente, consiste in qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato, compreso il risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo (Sez. Un. n. 18374 del 2013; Sez. 3 n. 50320 del 2023). Le somme affluite sul conto in epoca successiva al reato non costituiscono profitto e possono essere oggetto solo di confisca per equivalente (Sez. 3 n. 6163 del 2020; Sez. 3 n. 23040 del 2020). Quanto all’ente sottoposto a procedura concorsuale, le somme non derivanti da reato non sono suscettibili di confisca diretta (Sez. 3 n. 11086 del 2022).

La Corte conclude che il Tribunale ha fornito una valutazione effettiva e sorretta da apparato argomentativo non apparente, dando conto dell’impossibilità del sequestro diretto nel patrimonio dell’ente (Sez. 3 n. 3591 del 2019; Sez. 4 n. 10418 del 2018). Le residue doglianze, inerenti alla valutazione del compendio fattuale e alla ritenuta incapienza, si risolvono in contestazioni di merito non deducibili in sede di legittimità. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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