Contraddittorietà motivazione tra assoluzione per minaccia e condanna per porto coltello (Cass. pen. Sez. I n. 30813 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ affetta da motivazione contraddittoria e manifestamente illogica la sentenza che, nello stesso contesto fattuale, escluda la prova dell’uso del coltello ai fini del reato di minaccia aggravata e, al contempo, affermi la responsabilità per il porto ingiustificato di quel medesimo coltello fondandola sul rinvenimento, alcuni giorni dopo, di un oggetto diverso nella disponibilità dell’imputato. Il vizio di motivazione manifestamente illogica ricorre quando sussiste una frattura logica evidente tra le premesse e le conseguenze tratte; quello di motivazione contraddittoria, quando le considerazioni logico-giuridiche su uno stesso fatto non sono conciliabili. Esclusa l’utilizzabilità del diverso pugnale come riscontro esterno, l’annullamento consegue senza rinvio, non essendo prospettabile alcuna variazione probatoria rispetto a elementi ormai cristallizzati.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecco, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusa la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., aveva condannato il ricorrente alla pena dell’ammenda di euro 4.000,00 per la contravvenzione di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ritenuta la fattispecie di lieve entità prevista dal comma 3. Nel medesimo giudizio l’imputato era stato assolto dall’imputazione di minaccia aggravata dall’uso di un coltello a serramanico.
La difesa ha censurato il contrasto logico tra le due statuizioni: negato il fatto storico dell’uso del coltello, la responsabilità per il porto era stata fondata sul rinvenimento di un pugnale nell’autovettura, oggetto diverso, trovato giorni dopo e in luogo differente. Dedotti tre motivi, il ricorso è stato ritenuto fondato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della sentenza impugnata. Il Tribunale aveva correttamente inquadrato la vicenda nel contesto di un rapporto extraconiugale e aveva sottoposto a rigoroso vaglio il narrato della persona offesa, escludendone l’attendibilità per il coinvolgimento personale ed economico e per la qualità di parte civile. Erano stati evidenziati molteplici elementi di contraddizione, tra cui i contatti cordiali intervenuti dopo la denuncia, incompatibili con il timore rappresentato, e l’assenza di riscontri esterni autonomi.
Su queste premesse la Corte rileva il non sequitur. Il Tribunale ha ritenuto provato il porto del coltello — quello che, nella prospettazione accusatoria, sarebbe stato usato per la minaccia — sulla base del rinvenimento di un pugnale nell’autovettura dell’imputato pochi giorni dopo i fatti, pur avendo assolto dall’imputazione di minaccia armata per insussistenza della prova.
Il ragionamento è viziato da illogicità manifesta: esclusa la prova della minaccia mediante il coltello, si è poi affermato il porto del medesimo coltello nello stesso contesto, su una mera congettura. Le considerazioni sono inconciliabili: se il porto era desumibile dal rinvenimento del pugnale, non si comprendono le ragioni dell’assoluzione dal reato di minaccia.
La Corte richiama il criterio distintivo già espresso da Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 – 01: il vizio di motivazione manifestamente illogica ricorre in presenza di una frattura logica evidente tra premesse e conseguenze; quello di motivazione contraddittoria quando le considerazioni su uno stesso fatto non siano conciliabili tra loro o vi sia disarmonia tra motivazione e dispositivo. Il Collegio ritiene che tale ipotesi si sia verificata, risultando superfluo il rinvio per nuovo giudizio, non prospettandosi alcuna variazione probatoria rispetto a elementi ormai cristallizzati.
Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza è pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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