Nessuna violazione del principio di correlazione nella prevenzione (Cass. pen. Sez. VII n. 2947 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione non si configura alcuna violazione del principio di correlazione tra proposta e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta, purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta e in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo. È pertanto ammissibile il provvedimento che qualifichi come pericolosità generica la medesima condotta proposta come pericolosità qualificata, restando immutata la base fattuale. Le censure che tendono a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione dei presupposti e della durata della misura sono inammissibili in sede di legittimità, essendo riservate al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto della Corte di appello che, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale, lo ha dichiarato portatore di pericolosità ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011, confermando nel resto il decreto di primo grado. La difesa propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: la violazione di legge in relazione alla sussistenza della pericolosità generica, dichiarata in assenza di contestazione; la violazione di legge sui presupposti di applicazione e sulla durata della misura.
La questione centrale investe il rapporto tra la qualificazione della pericolosità contenuta nella proposta e quella accolta nel provvedimento applicativo, oltre ai limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte afferma che nel procedimento di prevenzione non si configura alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione quando il provvedimento ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella prospettata nella proposta. Nel caso concreto, il giudice di merito ha ravvisato la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011.
Il principio è subordinato a due condizioni. La nuova definizione giuridica deve fondarsi sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta. Inoltre, in relazione a tali elementi, deve essere stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo. A sostegno, la Corte richiama Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 – 01.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili. Essi denunciano violazione di legge sui presupposti di applicazione e sulla durata della misura, ma tendono a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Quest’ultimo ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, anche in ordine alla durata della misura.
Sul punto la Corte richiama Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01, secondo cui esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.