Sopravvenuta carenza di interesse e inammissibilità senza applicazione art. 616 (Cass. pen. Sez. 3 n. 15071 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza cautelare personale quando, dopo la proposizione dell’impugnazione, la misura sia stata revocata e l’indagato abbia riottenuto lo status libertatis. La revoca della misura costituisce evento esterno alla sfera di controllo dell’indagato e determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia, rendendo l’inammissibilità non dipendente da un vizio originario dell’atto né da una scelta processuale impropria. Non può pronunciarsi, invece, la declaratoria di inammissibilità per rinuncia al ricorso quando questa provenga dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, non integrando la rinuncia esercizio del diritto di difesa. In tal caso, difettando il presupposto sostanziale della colpa del ricorrente, non sono dovute le spese processuali né la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
Con ordinanza dell’8 settembre 2025, il G.I.P. applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e numerosi reati-fine. Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di riesame, e il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e il ne bis in idem.
Nelle more del giudizio di legittimità, la misura cautelare veniva revocata. Il difensore di fiducia, privo di procura speciale, depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso, mentre il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore, senza procura speciale, è inefficace, poiché la rinuncia non costituisce esercizio del diritto di difesa e richiede una manifestazione inequivoca di volontà dell’interessato. La declaratoria di inammissibilità non può quindi fondarsi su tale atto.
Tuttavia, l’intervenuta revoca della misura cautelare rende il ricorso privo di interesse, in quanto l’evento è sopravvenuto e comporta il venir meno della necessità di una pronuncia nel merito. Tale inammissibilità non discende da una condotta abusiva o dilatoria del ricorrente, ma da un evento esterno alla sua sfera di controllo, espressione del fisiologico sviluppo del procedimento cautelare.
Proprio per la natura oggettiva della causa di inammissibilità, la Corte esclude l’applicazione della condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., il cui presupposto indefettibile è la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando il costante orientamento di legittimità in materia.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 297 c.p.p. – Computo dei termini di durata delle misure
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso