Previdenza complementare bancaria, contributi facoltativi sempre imponibili (Cass. civ. Sez. V n. 15981 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario eroghi in favore di un ex dipendente in forza di accordo risolutivo del trattamento pensionistico integrativo costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, e soggiace al medesimo regime fiscale. La base imponibile è pertanto costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza defalcazione dei contributi versati dal dipendente. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003, non concorrono a formare il reddito i soli contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna aveva confermato la decisione di primo grado che accoglieva l’impugnazione del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione fiscale sull’istanza di rimborso della maggiore Irpef versata per l’anno d’imposta 2006, oggetto di tassazione separata dal Fondo di Previdenza Comit.
Il giudice di appello aveva ritenuto che il Fondo, fino al 31.12.1994, fosse alimentato con la sola contribuzione dell’assicurato e che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.P.R. 917/1986, i contributi versati nel limite del 4% dovessero essere detassati ai fini della determinazione dell’imponibile sull’indennità maturata e liquidata. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), TUIR vigenti ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. L’Agenzia deduce l’erroneità della sentenza per aver trascurato che i contributi oggetto di lite, pur formalmente corrisposti dal lavoratore, erano in effetti a carico del datore di lavoro in virtù di accordi aziendali interni alla banca; e che, in ogni caso, la loro natura volontaria li rendeva pienamente imponibili.
La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando il consolidato indirizzo della propria giurisprudenza (Cass. n. 1594 del 2021, Cass. n. 13353 del 2020, Cass. n. 28125 del 2020 e Cass. n. 33828 del 2019), cui intende dare espressa continuità.
Secondo tale orientamento, la prestazione di capitale erogata dal fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato e va assoggettata al medesimo regime fiscale. Ne deriva che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è l’intera somma versata dal fondo, non essendo possibile defalcare i contributi versati.
Gli unici contributi che non concorrono a formare il reddito, ai sensi dell’art. 48 TUIR vigente ratione temporis, sono quelli obbligatori, versati cioè in ottemperanza a disposizioni di legge. L’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare del personale bancario include quindi anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 del 2016).
La sentenza impugnata, in contrasto con tali principi, va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle dei giudizi di merito sono compensate, essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more degli stessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.