Pignoramento pensioni accreditate prima del 2015 e deposito irregolare (Cass. civ. Sez. III n. 10540 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico versato su conto corrente e pignorato nella forma presso terzi in data antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015, è sottoposto all’ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare. Le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e non sono quindi soggette ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ. L’eventuale illegittimità della forma del pignoramento presso terzi va dedotta esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi. Il pignoramento presso sé stesso non è di per sé illegittimo.
Il Fatto
Un dipendente di un istituto di credito, collocato in pensione, viene convenuto dal successore della banca per la ripetizione di differenze stipendiali e previdenziali. Segue, previo precetto, un pignoramento presso terzi effettuato tra l’altro presso la banca stessa, con blocco delle somme positive risultanti dal conto corrente intestato al debitore.
Il terzo pignorato, dopo aver pagato un assegno e alcune utenze e aver accettato prelievi, nega il pagamento di altri due assegni per asserita carenza di provvista, con conseguente protesto e inserimento del nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria. Il debitore conveniva allora in giudizio l’istituto di credito, il direttore della filiale e la Camera di Commercio, chiedendo il risarcimento dei danni, anche in forma specifica, per aver vincolato tutte le somme del conto nonostante su di esso confluissero solo accrediti pensionistici. Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte di appello conferma. Il ricorrente propone ricorso per cassazione su tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza di specialità della procura di parte istante, osservando che la procura è apposta a margine del ricorso e tanto basta, in coerenza con Cass., Sez. U., n. 36057 del 2022.
Nel merito, i primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato presso terzi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015 resta sottoposto all’ordinario regime dei beni fungibili e del deposito irregolare: le somme perdono la loro identità di crediti pensionistici e non operano i limiti di pignorabilità legati all’origine degli accrediti, con applicazione del principio generale dell’art. 2740 cod. civ. Il richiamo, contenuto nell’atto di pignoramento, ai limiti dell’art. 545 cod. proc. civ. non poteva quindi spiegare gli effetti sostenuti in ricorso, dovendosi intendere la norma applicabile ratione temporis.
La Corte rileva inoltre che il ricorrente non ha riportato compiutamente il tenore dell’atto di pignoramento presso terzi, con violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., anch’esso applicabile ratione temporis, secondo Cass., Sez. U., n. 34469 del 2019. La Corte di appello ha poi accertato in fatto che il debitore esecutato era stato avvisato. Il pagamento di alcune utenze e di un assegno nell’imminenza successiva all’apposizione del vincolo attiene a tema diverso, quello dell’eventuale responsabilità del terzo pignorato custode.
Quanto alla pretesa illegittimità della forma del pignoramento presso terzi, rileva la diversità soggettiva allora esistente tra le società coinvolte e la mancata dimostrazione della contraria identità soggettiva posta a fondamento della domanda. In ogni caso, l’illegittima forma del pignoramento avrebbe dovuto essere dedotta con e solo con l’opposizione agli atti esecutivi, e il pignoramento presso sé stesso non è di per sé illegittimo.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato uso di tale facoltà. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle parti controricorrenti, con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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