Unicità dell’impugnazione e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15979 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo; nel giudizio di legittimità il ricorso successivo si converte in ricorso incidentale anche se depositato con atto a sé stante. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo sulla deduzione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre.
Il Fatto
Alcuni lavoratori hanno convenuto in giudizio l’Istituto per ottenere l’accertamento del carattere subordinato dei rapporti di lavoro intercorsi fino al 2007, il diritto al trattamento retributivo conseguente, la condanna al pagamento delle differenze retributive e dei contributi, nonché l’accertamento del diritto alla stabilizzazione con decorrenza dal 1.4.2009 e la stipula di un contratto a tempo indeterminato con computo dell’anzianità pregressa. In via subordinata hanno chiesto la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno da futuro recesso.
Il Tribunale ha respinto le domande e la Corte d’Appello ha rigettato gli appelli, rilevando la grave carenza delle allegazioni sul carattere subordinato dei rapporti quanto a periodi, luoghi, oggetto e modalità della prestazione, e giudicando irrilevanti le produzioni documentali. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione; l’Istituto ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare un profilo processuale. Secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cass. SU n. 24876 del 2017; Cass. n. 10412 del 2020; Cass. n. 3004 del 2004; Cass. n. 26723 del 2011; Cass. n. 25662 del 2014), tutte le impugnazioni successive alla prima devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo. Il ricorso notificato e depositato per primo va considerato principale, mentre il ricorso successivo si converte in incidentale a prescindere dalla forma assunta.
Sul ricorso principale la Corte richiama l’orientamento secondo cui il principio del libero convincimento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 27847 del 2021). La seconda censura difetta di autosufficienza, non trascrivendo la sentenza di primo grado; l’onere di puntuale indicazione degli atti richiamati è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, anche alla luce dei principi della sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021. I primi due motivi non colgono la ratio decidendi, fondata sull’insufficienza delle allegazioni. La terza censura tende a una rivalutazione del fatto, inammissibile secondo Cass. SU n. 34476 del 2019 e Cass. n. 8758 del 2017.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo prospetta solo formalmente una nullità processuale e sollecita una diversa lettura degli atti; la rilevazione del contenuto della domanda è riservata al giudice di merito, sindacabile nei limiti indicati da Cass. n. 11103 del 2020. Il secondo motivo non coglie il decisum, poiché la Corte territoriale ha affermato il difetto di allegazioni a prescindere dal principio sulla mancanza di concorso. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, stante l’autonomia delle rationes decidendi (Cass. n. 2108 del 2012; Cass. n. 11493 del 2018; Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 12372 del 2006); inoltre la mancata utilizzazione di prove atipiche non costituisce causa di nullità.
Il quinto motivo è inammissibile: la Corte territoriale ha accertato l’insussistenza di un rapporto subordinato fino al 31.12.2007, escludendo i requisiti dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006; il procedimento di stabilizzazione non dà luogo a trasformazioni o proroghe automatiche (Cass. n. 23019 del 2018) e il triennio di servizio è requisito indefettibile (Cass. n. 7246 del 2020). Il sesto motivo è infondato: nel pubblico impiego privatizzato la conversione del rapporto è legittimamente esclusa (Cass. n. 5072 del 2016; Cass. n. 9402 del 2017). Il settimo è infondato, poiché nel periodo considerato l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non si applicava agli enti di ricerca, come chiarito con ordinanza n. 27564 del 2023.
Nota della Redazione
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