Nessun diritto risarcitorio per mancata previdenza complementare nel Comparto Sicurezza (TAR Piemonte n. 1423 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente delle Forze di Polizia e delle Forme Armate non vanta una posizione giuridica qualificata, azionabile in giudizio anche in chiave risarcitoria, all’attivazione di forme di previdenza complementare. L’art. 7 d.lgs. n. 195/1995 configura in capo alle Amministrazioni solo l’obbligo di avviare le procedure di concertazione, non quello di istituire gli strumenti previdenziali, e prevede, in caso di mancato accordo, un rimedio di natura politica. La pretesa risarcitoria del pubblico dipendente è pertanto inammissibile per difetto di attualità e concretezza del pregiudizio e, comunque, nel merito infondata, non essendo configurabile la responsabilità di Amministrazioni che non possono provvedere unilateralmente.

Il Fatto

Due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, con qualifica di Assistente Capo Coordinatore, hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcuni Ministeri per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, prevista dall’art. 3 d.lgs. n. 124/1993.

I ricorrenti rivendicano il diritto all’attivazione di tali strumenti, non fruiti dal personale del Comparto Sicurezza a differenza del pubblico impiego privatizzato, imputando alle Amministrazioni un contegno omissivo contrario al principio di equità sostanziale e alla disciplina nazionale e sovranazionale. Le Amministrazioni resistono eccependo il difetto di interesse e di legittimazione passiva e l’insussistenza di ogni responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’orientamento consolidato della giustizia amministrativa, che esclude in capo al pubblico dipendente una posizione giuridica qualificata all’attivazione della previdenza complementare. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 10803/2022 e n. 2593/2022, oltre a plurime decisioni di primo grado, e dichiara di voler dare piena continuità a tale indirizzo.

Sul piano dell’editio actionis, il ricorso è inammissibile sotto più profili. L’azione collettiva non precisa i contorni della pretesa di ciascun ricorrente, che presentano anzianità e trattamenti diversi. La pretesa risarcitoria è priva di attualità e concretezza: i trattamenti integrativi maturano in parallelo al diritto alla pensione, mentre i ricorrenti sono ancora in servizio. La detassazione IRPEF del fondo è beneficio provvisorio e non integrale, e il relativo “risparmio fiscale” non costituisce posta attuale.

Il danno prospettato è inoltre generico e congetturale. L’assenza di un quadro regolatorio impedisce di individuare le forme di previdenza di cui i ricorrenti sarebbero privati, rendendo indeterminabile anche la perdita di chance. Sul piano della legittimazione, il singolo dipendente è portatore di un interesse solo indiretto, mentre è singolare che non sia stato convenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che assume ruolo preminente nel procedimento.

Nel merito, l’art. 7 d.lgs. n. 195/1995 configura l’obbligazione come avvio delle procedure di concertazione, non come istituzione degli strumenti: in caso di mancato accordo è previsto il coinvolgimento del Parlamento, con rimedio di natura politica. L’obbligazione fa capo a una pluralità di soggetti pubblici e privati, cosicché le Amministrazioni non possono essere chiamate a rispondere dell’inadempimento. Il Collegio dichiara quindi il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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