Roulotte e bungalow usati come abitazione richiedono il permesso di costruire (TAR Piemonte n. 1421 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere — quali roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni — utilizzati come abitazioni o ambienti di lavoro integrano la nozione di intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, salvo che rispondano a esigenze meramente temporanee. La loro edificazione richiede pertanto il preventivo permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001; in difetto, il Comune ne dispone legittimamente la rimozione unitamente agli scarichi posti a servizio. L’eventuale discrasia tra la descrizione testuale dei manufatti e la planimetria allegata all’ordinanza non assume rilievo invalidante quando le opere restano chiaramente individuabili nella loro consistenza e insistono sui medesimi mappali. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 opera ipso iure al maturare del termine di novanta giorni ed è atto dovuto, non richiedendo la previa comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, già destinatario di plurimi provvedimenti repressivi edilizi del Comune di Piossasco, impugnava l’ordinanza di demolizione con cui l’amministrazione gli ingiungeva la rimozione di un prefabbricato tipo bungalow, di una roulotte utilizzati come abitazione e degli scarichi di acque reflue collegati al terreno. Il provvedimento era preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e di contestazione di abuso edilizio.
Con il ricorso introduttivo il ricorrente deduceva l’erroneità e l’inintelligibilità dell’ordinanza, priva dell’esatta consistenza degli abusi e riferita, comunque, a opere prive di rilevanza edilizia. Nelle more del giudizio il Comune accertava l’inottemperanza alla demolizione; l’atto veniva impugnato con motivi aggiunti, lamentando la mancata notifica del verbale di accertamento e riproponendo le censure avverso l’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il dedotto contrasto tra la parte testuale dell’ordinanza e la planimetria allegata, che rappresenterebbe i manufatti collocati su mappali inversi rispetto alla descrizione. Il giudice amministrativo esclude che tale discrasia assuma rilievo invalidante: il provvedimento ripristinatorio riguarda opere comunque individuabili, perché chiaramente descritte nella loro consistenza e insistenti su entrambi i mappali interessati.
Nel merito, il Tribunale qualifica i manufatti come interventi di nuova costruzione. L’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 ricomprende espressamente roulotte e prefabbricati utilizzati come abitazione, con la sola eccezione delle esigenze meramente temporanee e delle unità collocate in strutture ricettive all’aperto. Il richiamo al Cons. Stato, Sez. VI, n. 2627 del 2023 conferma l’orientamento: la loro edificazione esigeva il preventivo permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a).
Non mutano la conclusione né la rappresentazione delle aree come già in proprietà dell’amministrazione, né la discrasia con il corredo grafico di una precedente ordinanza, né la successiva eliminazione dei manufatti. Si tratta di profili che non inficiano l’accertamento comunale circa la sussistenza di opere abusive da demolire.
Quanto ai motivi aggiunti, la censura sulla mancata notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza è respinta. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto, privo di contenuto discrezionale, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza e al decorso dei novanta giorni. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 9470 del 2022 e Cons. Stato, Sez. II, n. 2329 del 2024: l’effetto acquisitivo si produce ipso iure e l’atto ha natura meramente dichiarativa, non richiedendo alcun apporto partecipativo del privato. Il verbale di accertamento è qualificato come atto endoprocedimentale di mera constatazione.
Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto respinti. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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