Esclusione da borsa di studio e soccorso istruttorio nelle selezioni di massa (TAR Piemonte n. 1425 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali e nelle procedure amministrative c.d. di massa non trovano applicazione né il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990 né il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. L’esclusione dalla graduatoria per irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta dal bando costituisce esercizio di attività vincolata ed è legittima, in applicazione del principio di autoresponsabilità del candidato, non potendo l’Amministrazione sopperire agli errori della domanda senza paralizzare il procedimento. In presenza di atto applicativo della lex specialis è inammissibile, per mancata impugnazione dell’atto presupposto, la censura di invalidità derivata, non essendo consentita al Giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum di atto privo di natura normativa.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero già iscritto a un corso di laurea magistrale presso il Politecnico di Torino, impugna le determinazioni con cui l’EDISU Piemonte lo ha escluso dalla graduatoria per il conferimento di borse di studio per l’a.a. 2022/2023. L’esclusione è motivata dalla mancata legalizzazione prefettizia della documentazione consolare relativa alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare estero, necessaria al calcolo dell’ISEE parificato.

Il ricorrente deduce la violazione delle proprie prerogative partecipative, per non essere stato attivato il soccorso istruttorio né inviato il preavviso di rigetto, e la lesione del diritto allo studio di rilevanza costituzionale. Resistono EDISU e il Politecnico di Torino, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione pregiudiziale e dispone l’estromissione del Politecnico di Torino. L’Ateneo è estraneo alla procedura amministrativa contestata, che non ha bandito né istruito, e la sola iscrizione dello studente non gli conferisce una posizione qualificata rispetto al contenuto dispositivo dell’atto impugnato.

Nel merito, la domanda demolitoria è dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nelle more del giudizio il ricorrente ha conseguito la laurea magistrale, perdendo la qualifica di studente e i requisiti per l’erogazione del beneficio. Residua però un interesse all’accertamento dei vizi ai soli fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., entro il quale il ricorso resta procedibile.

Il primo motivo non è fondato. Il Collegio ricorda che l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, da intendersi come tutte le procedure comparative tra una pluralità di soggetti. Per ragioni sovrapponibili, la giurisprudenza esclude l’operatività dell’art. 6, lett. b), legge n. 241/1990 nelle procedure di massa, ove l’obbligo di soccorso istruttorio va contemperato con i principi di buona fede e di autoresponsabilità.

Nel caso concreto manca la prova della natura non selettiva della procedura: la collocazione delle domande in una graduatoria è indice del potere selettivo attribuito all’Amministrazione. La connotazione massiva emerge dal numero ragguardevole di destinatari, dal limite di accesso agli sportelli e dalle deroghe introdotte per la trasmissione della documentazione. L’attivazione degli strumenti partecipativi avrebbe comportato la stasi del procedimento. Il ricorrente, già beneficiario di analoghe borse negli anni precedenti, era tenuto a conoscere i requisiti richiesti, ma non ha offerto prova della propria attivazione.

Il secondo motivo è inammissibile. L’esclusione impugnata è atto applicativo della lex specialis: il ricorrente non ha impugnato il bando né ne ha dedotto vizi propri della fase attuativa. Non è consentita al Giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum dell’atto presupposto, privo di natura normativa. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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