Previdenza complementare, legittimazione del lavoratore al passivo fallimentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21675 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, il generico riferimento contenuto nell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 al “conferimento” del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 cod. civ.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 cod. civ.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro. La legittimazione spetta invece al Fondo allorché dall’istruttoria emerga una cessione del credito in suo favore, ai sensi dell’art. 93 legge fall.

Il Fatto

Il giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Siracusa aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di una società, escludendo il credito vantato dal lavoratore per il trattamento di fine rapporto quanto alle somme trattenute dal datore di lavoro e conferite al fondo di previdenza complementare ma non versate. Il giudice delegato riteneva il lavoratore privo di legittimazione attiva.

Il Tribunale, in composizione collegiale, respinse l’opposizione. Ritenne che legittimato a chiedere le quote di TFR non versate fosse esclusivamente il Fondo, vertendosi in ipotesi di cessione del diritto; il lavoratore avrebbe potuto agire in via surrogatoria, ma il principio di immutabilità della domanda e la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo impedivano la modifica dell’originaria istanza, avendo il lavoratore agito iure proprio. Il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; il fallimento non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

I cinque motivi, connessi, sono stati esaminati congiuntamente e accolti. Il ricorrente censurava la qualificazione del “conferimento” come cessione, l’errata distribuzione dell’onere della prova a carico del curatore, la configurabilità della delegazione di pagamento e il preteso mutamento della natura del TFR in base alla scelta del lavoratore.

La Corte ha richiamato i propri precedenti sul tema (Cass. n. 18477/2023, Cass. n. 16166/2023, Cass. n. 6047/2024, Cass. n. 28995/2024), concernenti fattispecie sovrapponibili a quella in esame, riaffermando il principio di diritto già espresso.

Il generico riferimento dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 al conferimento del TFR maturando non impone una sola qualificazione negoziale: le parti possono porre in essere una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro. Da tale distinzione dipende l’individuazione del titolare della legittimazione attiva all’insinuazione al passivo in caso di fallimento del datore.

In caso di delegazione, lo scioglimento del rapporto di mandato fa sì che la legittimazione spetti, di regola, al lavoratore. Solo ove dall’istruttoria emerga una cessione del credito in favore del Fondo la legittimazione si trasferisce a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 93 legge fall.

Il decreto impugnato, non essendosi attenuto a tale principio, è stato cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, perché proceda all’accertamento della natura negoziale del conferimento, verificando se si tratti di cessione o di mera delegazione, e provveda sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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