Spese compensate in appello solo con soccombenza reciproca o gravi ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 21669 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di giudizio tributario, l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione ratione temporis vigente, consente la compensazione totale o parziale soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. È pertanto irrazionale e priva di sostrato legale la compensazione disposta dal giudice d’appello quando risulti provato l’annullamento giurisdizionale del provvedimento prodromico, intervenuto in un giudizio cui abbia partecipato la stessa amministrazione, e il contribuente sia stato costretto a difendersi contro un atto successivo di intimazione di cui difettavano palesemente i presupposti di emissione. In tale ipotesi il giudice d’appello avrebbe dovuto condannare l’amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al contribuente un’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale emessa per tassa automobilistica dell’anno 2008. Il contribuente l’ha impugnata deducendo l’intervenuto annullamento della cartella con sentenza passata in giudicato.
La CTP di Roma, con la sentenza n. 4642/2019, ha respinto il ricorso sul presupposto della mancata prova del passaggio in giudicato. In appello il contribuente ha ribadito l’annullamento della cartella e allegato la prova del giudicato. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 4397/2021, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al profilo della compensazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, trattati congiuntamente per la loro stretta correlazione, investono la legittimità della compensazione delle spese disposta dalla CTR in ragione della presunta omessa produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
La Corte individua la norma applicabile nell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nella formulazione ratione temporis vigente, che ammette la compensazione soltanto in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Il Collegio rileva anzitutto un dato fattuale decisivo: nel giudizio era stata data prova dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento prodromico e l’amministrazione era stata parte del giudizio conclusosi con quel giudicato.
In questa cornice la compensazione risulta irrazionale e illogica, oltre che priva di sostrato legale. Il contribuente era stato costretto ingiustamente a difendersi contro un atto di intimazione emesso dopo la definitiva e nota caducazione della cartella per ragioni inerenti alla pretesa.
Il giudice d’appello ha dunque errato: avrebbe dovuto condannare l’amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese dei giudizi di merito e ponendo quelle di legittimità a carico della soccombente.
Nota della Redazione
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