Obbligo di iscrizione alla Gestione separata per professionisti iscritti ad albo e sanzioni civili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16896 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli ingegneri e gli architetti iscritti all’albo che non possono iscriversi all’Inarcassa, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps, poiché l’unico versamento rilevante ai fini dell’esclusione è quello idoneo a costituire una correlata prestazione previdenziale. L’obbligo di iscrizione è collegato all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività professionale, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di 5.000,00 euro costituisce il presupposto per l’iscrizione anche in caso di attività occasionale. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, gli ingegneri e gli architetti non iscritti all’Inarcassa per essere iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore al 6 luglio 2011.
Il Fatto
La controversia riguarda un gruppo di architetti e un ingegnere ai quali l’Inps aveva notificato avvisi di addebito per contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per gli anni 2008 e 2009. Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso dei professionisti, escludendo l’obbligo di iscrizione in quanto gli stessi, iscritti all’albo, avevano versato all’Inarcassa il contributo integrativo. La Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame dell’Inps, aveva invece rigettato la domanda, ritenendo che il pagamento del solo contributo integrativo non dispensasse dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e che l’attività professionale fosse svolta con carattere di abitualità, respingendo altresì l’eccezione di prescrizione e applicando le sanzioni per evasione contributiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso successivo come ricorso incidentale, in applicazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti di uno dei ricorrenti per intervenuta definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 12-bis del d.l. n. 84/2025.
Accogliendo il secondo motivo del ricorso principale, la S.C. ha ravvisato il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. nella sentenza impugnata, che non aveva specificamente esaminato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, della quale non era stato individuato il dies a quo. La fondatezza del motivo ha determinato l’assorbimento delle altre censure e la cassazione con rinvio per un nuovo esame che valuti l’eccezione stessa.
Quanto agli altri professionisti, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo concernente l’accertamento dell’abitualità dell’attività professionale, ritenendo che la valutazione del giudice di merito, fondata su elementi come la genericità delle allegazioni, l’entità del reddito dichiarato e l’apertura della partita IVA, costituisse un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Ha inoltre rigettato il motivo sulla prescrizione, confermando che il termine decorre dalla scadenza dei termini di pagamento dei contributi, come differiti dai decreti ministeriali richiamati, e che gli avvisi erano stati notificati tempestivamente.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, relativo all’applicazione delle sanzioni civili. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonera gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria dalle sanzioni per l’omessa iscrizione alla Gestione separata nel periodo anteriore al 6 luglio 2011, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, demandando al giudice del rinvio di valutare l’esistenza dell’obbligo di versare le sanzioni civili per effetto della predetta pronuncia di incostituzionalità.
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Nota della Redazione
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