Compensazione delle spese legittima nel contrasto giurisprudenziale sui crediti previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5974 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite fondata su altre gravi ed eccezionali ragioni non integra violazione di legge quando i giudici di merito valorizzino un oggettivo contrasto giurisprudenziale, anche di legittimità, sulla questione dibattuta. Il sindacato della Corte di cassazione in materia è solo in negativo: non misura gravità ed eccezionalità, salvo il caso in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata. È quindi legittima la compensazione integrale delle spese del doppio grado disposta in un giudizio sull’interesse ad agire avverso l’iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, tema interessato da orientamenti non univoci e da successivi interventi normativi. Il rigetto del ricorso, sul punto, non è escluso dalla controvertibilità stessa della materia, che anzi giustifica la compensazione anche in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’azione di accertamento negativo proposta da un’obbligata contributiva avverso crediti iscritti a ruolo. In primo grado la domanda non trova accoglimento; la Corte d’appello, in riforma, riconosce l’interesse ad agire della parte e dichiara la prescrizione dei crediti per contributi, con cessazione della materia del contendere quanto ai premi assicurativi.

La Corte territoriale compensa integralmente le spese del doppio grado, ravvisando eccezionali motivi nei contrasti giurisprudenziali maturati sul tema dell’interesse ad agire. Contro questa statuizione la parte soccombente ricorre per cassazione, deducendo la violazione della disciplina delle spese processuali.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 cod. proc. civ. e si contesta l’assenza di qualunque contrasto giurisprudenziale atto a giustificare la compensazione. La Suprema Corte ritiene la censura infondata.

Il Collegio ricorda anzitutto che l’illogicità delle ragioni poste a base della compensazione integra violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità; richiama, nel testo, Cass. n. 9977 del 2019 e Cass. n. 14036 del 2024. A questa Corte spetta tuttavia una verifica in negativo, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria del potere di compensazione, ribadita dalla Corte cost. n. 77 del 2018 e dalla Corte cost. n. 157 del 2014: non è presupposto indefettibile della tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa.

Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, l’art. 92 cod. proc. civ. ricomprende tra le “altre gravi ed eccezionali ragioni” la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Se il giudice si limita a un’enunciazione astratta, la motivazione è apparente e il precetto è violato; il sindacato non può però spingersi a misurare gravità ed eccezionalità quando all’affermazione corrispondano le evidenze di causa (Cass. n. 15495 del 2022).

Nel caso concreto la motivazione non è apparente. La Corte ricostruisce la complessa evoluzione della giurisprudenza sull’impugnazione dell’estratto di ruolo: dall’ammissione dell’iniziativa in funzione recuperatoria (art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999), all’orientamento più rigoroso (Cass. n. 6723 del 2019), sollecitato a ripensamento da Cass. n. 23603 del 2019, fino alla rimeditazione conseguente all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito nella legge n. 215 del 2021 (Cass. n. 10595 del 2023). Su tale assetto incidono anche le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 e n. 19704 del 2015. Emerge così la controvertibilità delle questioni, che l’interesse ad agire, condizione dinamica dell’azione, rende non marginali.

Il ricorso è pertanto respinto; le spese del giudizio di legittimità sono compensate con la parte controricorrente, anche in ragione della cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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