Previdenza forense: rivalutazione dei redditi dal 1980, ma pensione commisurata alla contribuzione effettivamente versata (Cass. n. 8168/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 8168/2026, pubblicata il 1° aprile 2026 (R.G.N. 9529/2025) — camera di consiglio dell’11 dicembre 2025, Presidente Lucia Esposito, Relatore Attilio Franco Orio.
Il principio di diritto
In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2 l. n. 576/80, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 16, co. 4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.
Il fatto
Un professionista, in pensione dal 2021, otteneva nei gradi di merito la riliquidazione del trattamento di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980, secondo l’indice medio annuo ISTAT del 1980 (21,1%, relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980), anziché dal 1981 secondo l’indice del 1981 (18,7%). La Corte d’appello di Venezia confermava la decisione e respingeva la domanda riconvenzionale dell’ente previdenziale, volta a far valere la minore contribuzione versata e l’indebito pensionistico. L’ente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
È infondato il primo motivo: la rivalutazione dei redditi pensionabili opera, ai sensi dell’art. 27, comma 4, L. 576/80, secondo l’indice medio annuo dell’anno di entrata in vigore della legge — il 1980 — sulla base della variazione ISTAT registrata nel 1979. L’art. 27, comma 4, non è norma transitoria ma detta un criterio generale, applicabile anche alle pensioni liquidate dopo il 1980 (Cass. Sez. Un. n. 7281/2004; Cass. n. 9698/2010, n. 16585/2023, n. 27609/2024). Va tenuta distinta la rivalutazione dei redditi (art. 15), su cui si calcola l’ammontare della pensione, dalla rivalutazione delle pensioni (art. 16). Il secondo e il terzo motivo sono, rispettivamente, inammissibile e in parte inammissibile e infondato.
È invece fondato il quarto motivo. La rivalutazione è parte integrante del reddito e incide sull’obbligazione contributiva: avendo l’assicurato versato i contributi ex art. 10, comma 1, lett. a) su un montante rivalutato in misura minore (18,7% anziché 21,1%), sussiste un inadempimento contributivo. Poiché, per i liberi professionisti, non vige l’automatismo delle prestazioni, la pensione ex art. 2 si “commisura” alla contribuzione effettivamente versata: se i contributi sono stati versati su una minore percentuale di rivalutazione, è quella la percentuale da considerare ai fini pensionistici. Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti.
Esito: la Corte accoglie il solo quarto motivo, respinge gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia — in continuità con l’orientamento consolidato all’udienza pubblica del 14 maggio 2025 — conferma due profili solo apparentemente in tensione. Da un lato, i redditi pensionabili si rivalutano dal 1980 con l’indice ISTAT più alto: il diritto alla riliquidazione non può essere negato per il mancato pagamento del maggior contributo. Dall’altro, il calcolo della pensione segue la contribuzione effettivamente versata: se il professionista ha versato contributi su un montante rivalutato in misura inferiore, la prestazione va parametrata a quel minor coefficiente. Il tema della prova liberatoria sull’imputabilità dell’inadempimento (art. 1218 c.c.) resta rimesso al giudice del rinvio.
Provvedimento integrale: scarica il PDF