Indennità Covid-19: l’operaio agricolo a tempo determinato non può cumulare l’indennità dei lavoratori stagionali

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 32607/2025, depositata il 14 dicembre 2025 (R.G. n. 520/2025) – Pres. Esposito, Rel. Garri.

I fatti

Un lavoratore agricolo assunto a tempo determinato aveva richiesto, tramite decreto ingiuntivo nei confronti dell’INPS, il pagamento dell’indennità Covid-19 prevista per i lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali (artt. 9 d.l. 104/2020, 15 e 15-bis d.l. 137/2020). Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Lecce avevano rigettato la domanda, ritenendo che gli operai agricoli a tempo determinato fossero destinatari di un autonomo e distinto sistema di indennità (artt. 30 d.l. 18/2020, 84, comma 7, d.l. 34/2020, 69 d.l. 73/2021), non cumulabile con quello riservato ai lavoratori stagionali.

Il ricorso

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, sostenendo l’applicabilità anche a suo favore dell’indennità generale per i lavoratori stagionali.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi, confermando l’esistenza, nella legislazione emergenziale Covid-19, di un sistema “a doppio binario”: da un lato l’indennità per i lavoratori stagionali dei settori diversi da turismo e termalismo, dall’altro un autonomo regime di sostegno per gli operai agricoli a tempo determinato, non sovrapponibile né cumulabile con il primo. Ha richiamato il brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” per escludere un’interpretazione estensiva non voluta dal legislatore. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

In tema di sostegno al reddito per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disciplina dettata per i lavoratori stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali e quella dettata per gli operai agricoli a tempo determinato costituiscono sistemi indennitari autonomi e non cumulabili, secondo un modello “a doppio binario” voluto dal legislatore dell’emergenza, che ha dedicato a ciascuna categoria una specifica e distinta forma di sostegno.

L’esito

Ricorso del lavoratore rigettato, confermata la decisione della Corte d’Appello di Lecce. Spese compensate per la novità della questione.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia chiarisce un punto pratico rilevante per lavoratori agricoli e consulenti del lavoro: le diverse misure di sostegno introdotte in sequenza dai decreti emergenziali Covid-19 non sono liberamente combinabili tra loro, ma vanno lette come un sistema a compartimenti separati, ciascuno riferito a una specifica categoria di lavoratori. Prima di avanzare pretese di indennità alternative o aggiuntive, è quindi necessario verificare puntualmente quale specifica normativa emergenziale disciplini la propria categoria contrattuale, evitando di fare affidamento su un’applicazione analogica che la Cassazione ha qui escluso.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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