Tempestività della contestazione disciplinare e margine di apprezzamento del giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14728 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari, la tempestività della contestazione è nozione relativa e va valutata tenendo conto delle ragioni che possono giustificare il ritardo, tra cui il tempo necessario all’accertamento dei fatti e la complessità dell’organizzazione d’impresa. La decorrenza del termine non si àncora a una conoscibilità astratta, ma al momento in cui il datore acquisisce la conoscenza concreta del fatto e della sua riferibilità al dipendente. La valutazione delle circostanze fattuali è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione è adeguata e priva di vizi logici.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva irrogato al dipendente la sospensione dal servizio per dieci giorni con privazione della retribuzione, ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 del CCNL 14 aprile 2011 per i dipendenti di Poste Italiane. Il fatto contestato consisteva nell’avere negoziato buoni postali fruttiferi contraffatti, provvedendo al rimborso delle somme, in cinque operazioni eseguite presso un ufficio postale tra il 2 maggio e il 25 ottobre 2011. Al lavoratore si addebitava la grave negligenza per non essersi avveduto della palese incongruenza grafica dei titoli, anche a titolo di culpa in vigilando per i periodi in cui aveva svolto funzioni di direttore dell’ufficio.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso della società, dichiarando legittima la sanzione. La Corte d’appello, in riforma, ha rigettato le domande della datrice di lavoro, accogliendo l’eccezione di tardività della contestazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo violazione dell’art. 7 legge n. 300/1970.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo al solo momento in cui la società aveva avuto contezza della contraffazione dei titoli e della riferibilità informatica delle operazioni al dipendente, anziché alla data del 2 dicembre 2011, quando il lavoratore fu ascoltato e confermò di avere materialmente eseguito i rimborsi. Secondo la società, la contestazione, formulata dopo la conclusione delle indagini, non sarebbe stata tardiva.

La Corte ha ritenuto la censura priva di fondamento. Ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui, in materia di licenziamento e sanzioni disciplinari, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, in ragione delle circostanze che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa. La valutazione di tali circostanze resta riservata al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici, come affermato da Cass. n. 281 del 2016, Cass. n. 16841 del 2018, Cass. n. 23516 del 2019 e Cass. n. 32542 del 2021.

Nel caso concreto, la Corte distrettuale non si è limitata a valorizzare la data della conoscenza informatica. Ha considerato che al 2 dicembre 2011 il dipendente, ascoltato, aveva confermato la materialità dei rimborsi, e che altrettanto aveva fatto altra dipendente incolpata per parte delle operazioni. Da quel momento il datore aveva la conoscenza concreta del fatto e della sua riferibilità al lavoratore. Una volta riscontrata la clonazione dei titoli e acquisite le ammissioni, non si vedevano ulteriori accertamenti necessari ai fini della redazione della contestazione.

La Corte ha quindi rilevato che, anche tenendo conto del tempo necessario alla trasmissione del rapporto ispettivo agli uffici competenti, i oltre quattro mesi intercorsi tra l’acquisizione delle dichiarazioni e la notifica della contestazione costituivano un tempo sproporzionato e non aderente a buona fede. Le argomentazioni della ricorrente sulla struttura di controllo e sui tempi del report ispettivo si fondano su un accertamento fattuale diverso da quello operato dal giudice di merito.

Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato, ma la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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