Previdenza forense, rivalutazione dei redditi pensionabili dal 1980 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24445 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. L’art. 27, quarto comma, della legge n. 576 del 1980 non è norma transitoria o eccezionale, ma detta un criterio generale, applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge. Il decreto ministeriale che recepisce la delibera della Cassa ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT e non può derogare al criterio normativo primario, sicché l’atto regolamentare contrario va disapplicato. La contribuzione solo parziale non impedisce di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.

Il Fatto

Un avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha convenuto in giudizio l’ente previdenziale per ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia. La Cassa aveva applicato, a decorrere dal 1° gennaio 1983, ai redditi posti a base del calcolo un coefficiente di rivalutazione del 18,7%, corrispondente all’indice del 1981, ritenendo che la rivalutazione dei redditi non potesse che seguire la decorrenza prevista per la rivalutazione delle pensioni.

Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno accolto la domanda, ritenendo che i redditi dovessero essere rivalutati già dal 1980 sulla base dei coefficienti del periodo 1979-1980, nella misura del 21,1%, con conseguente liquidazione di una pensione superiore a quella corrisposta. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre il professionista ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 15, 16, 26 e 27 della legge n. 576 del 1980 e del combinato disposto con l’art. 2116 cod. civ. La Cassa sostiene la natura eccezionale e transitoria dell’art. 27, quarto comma, e la decorrenza dell’adeguamento al 1° gennaio 1983, invocando anche il d.m. Giustizia 30.9.1982, adottato su propria delibera in forza dell’autonomia normativa.

Il Collegio ritiene il motivo infondato. Muovendo da un indirizzo già espresso in fattispecie analoghe, e richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 7281 del 2004, si afferma che l’art. 27, quarto comma, della legge n. 576 del 1980 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale. Il fatto che la legge si applichi alle pensioni maturate dal 1982 non toglie che, ai fini del calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi sui quindici anni anteriori alla maturazione operi previa rivalutazione di detti redditi a partire dall’anno di entrata in vigore della legge, e quindi dal 1980.

La Corte distingue nettamente la rivalutazione delle pensioni, regolata dall’art. 16 e collegata all’indice del 1981 relativo al 1980, dalla rivalutazione dei redditi di cui all’art. 15. Solo la prima presuppone la delibera del consiglio di amministrazione emessa nell’anno del pensionamento; la seconda opera prima della maturazione del diritto e già dal 1980.

Conferma a tale lettura viene dall’art. 27, secondo comma: la prima tabella dei coefficienti, da redigere entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, non poteva che assumere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non l’indice del 1981, riferito all’intero anno solare. Il d.m. 30.9.1982, meramente ricognitivo della variazione ISTAT, non può incidere sul criterio normativo primario e, come tale, può essere disapplicato ove con esso contrasti.

Il secondo motivo è dichiarato per un verso inammissibile e per altro infondato. I regolamenti della Cassa Forense non sono fonti regolamentari in senso proprio ma fonti negoziali, sicché il sindacato di legittimità resta limitato alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, nella specie non prospettata con specificità. Nel merito, la contribuzione parziale non impedisce di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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