Progressione parametrale del macchinista e interpretazione della volontà negoziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9249 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione della volontà negoziale espressa dal datore di lavoro con il provvedimento che attribuisce al dipendente, all’atto dell’accesso al profilo professionale di macchinista, un parametro superiore a quello di ingresso costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Essa è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e ss. c.c. o per motivazione inidonea a ricostruire l’iter logico seguito. Non è ammissibile il motivo che, prospettando una diversa lettura degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito, si limiti a contrapporre una versione ermeneutica più favorevole alla parte ricorrente. Ne consegue che la progressione parametrale nel profilo di destinazione si sviluppa secondo la scala del contratto collettivo, senza che l’assenza del requisito di condotta effettiva al momento dell’ingresso possa tornare ad assumere rilievo.
Il Fatto
Un dipendente, transitato dal profilo professionale di capo treno a quello di macchinista con decorrenza dal 1° gennaio 2007, aveva ricevuto direttamente il parametro retributivo superiore rispetto a quello di accesso previsto dal contratto collettivo. Il datore di lavoro aveva poi riconosciuto il parametro ulteriore a far data dal 1° maggio 2013, applicando una detrazione di trentanove mesi disposta con provvedimento aziendale. Il lavoratore ha agito per ottenere la retrodatazione di tale parametro e le connesse differenze retributive.
La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello della società, confermando la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione, contestando a monte che l’attribuzione del parametro superiore al momento dell’ingresso potesse consentire la progressione secondo le scansioni contrattuali.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo concernente l’interpretazione della volontà negoziale, per ragioni di priorità logica. Richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’interpretazione degli atti negoziali è tipico accertamento di fatto, incensurabile in legittimità salvo violazione dei canoni legali o vizio di motivazione. Per dedurre la violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare puntualmente le regole di interpretazione e chiarire in qual modo il giudice del merito se ne sia discostato.
La Corte ricorda che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, la lettura data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni. Su questa base ritiene inammissibile il motivo che si traduce nella mera proposizione di una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano qualificato il provvedimento aziendale come disposizione premiale, con beneficio ad personam rispetto alla contrattazione collettiva, e la società non aveva addotto ragioni di contrasto con i canoni ermeneutici.
L’infondatezza del motivo interpretativo priva di fondatezza anche la censura sulla necessità dei sedici anni di condotta effettiva, risultando pacifico il requisito degli otto anni maturati dopo il gennaio 2007.
Quanto al vizio di motivazione, la Corte osserva che la pronuncia d’appello, pur sintetica, ha esaminato la disposizione aziendale e ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Tale motivazione, unita all’analisi dell’oggetto della domanda del lavoratore, soddisfa il minimo costituzionale delineato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. I ricorsi sono pertanto respinti, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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