Assegno sociale e rinuncia all’assegno di mantenimento del coniuge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33316 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 trova il proprio requisito socio-economico nello stato di bisogno effettivo, desunto dall’assenza di redditi o dalla loro insufficienza rispetto al limite di legge. Restano irrilevanti gli altri indici di autosufficienza economica e i redditi potenziali, tra cui l’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato. Tale mancata richiesta non è equiparabile all’assenza dello stato di bisogno, non essendo previsto che il bisogno debba essere anche incolpevole. Il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere, in via generale, che l’intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario rispetto agli obblighi di mantenimento o di alimenti. L’eventuale intento fraudolento deve formare oggetto di accertamento giudiziale nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto all’INPS il riconoscimento dell’assegno sociale. La domanda era stata presentata circa due mesi dopo l’omologazione della separazione consensuale, nell’ambito della quale i coniugi avevano reciprocamente rinunciato all’assegno di mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda in primo grado.

La Corte d’appello di Salerno, in riforma della decisione, aveva respinto il ricorso. Il giudice di merito aveva ritenuto l’assegno sociale prestazione assistenziale sussidiaria, gravante sulla solidarietà generale solo in mancanza di altre fonti di reddito e previo ricorso al sostegno del coniuge. Aveva inoltre dubitato dell’effettivo stato di bisogno, valorizzando l’attività propria del richiedente e la sua presenza nel settore artistico. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, contestando l’introduzione giurisprudenziale di un obbligo di preventiva richiesta al coniuge e la presunta percezione di redditi desunta dallo svolgimento di attività teatrale. Ha richiamato la garanzia del minimo vitale per gli anziani bisognosi ex art. 38 Cost.

L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, qualificandolo come censura di merito e vizio di motivazione. Ha sostenuto che la Corte territoriale aveva accertato l’assenza di prova rigorosa dello stato di bisogno e che il richiedente aveva dato causa alla situazione invocata.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ribadito che il requisito socio-economico dell’assegno sociale consiste nello stato di bisogno effettivo, desunto dall’assenza o dall’insufficienza dei redditi, restando irrilevanti gli altri indici di autosufficienza e i redditi potenziali, come l’assegno di mantenimento non richiesto al coniuge separato. La mancata richiesta non equivale ad assenza di bisogno.

I giudici di legittimità hanno richiamato un orientamento consolidato: Cass. ord. n. 14513/2020, Cass. sent. n. 24954/2021, Cass. ord. n. 21573/2023, Cass. n. 33513/2023, Cass. ord. n. 22755/2024 e ord. n. 23341/2025. Da tali pronunce emerge che la condizione reddituale rileva nella sua mera oggettività e che non è configurabile un carattere sussidiario dell’intervento pubblico. L’intento elusivo è ravvisabile solo a fronte della prova di condotte fraudolente, oggetto di accertamento giudiziale.

Quanto al requisito reddituale, la Corte ha escluso che esso possa ancorarsi a dati presuntivi. Il riferimento a entrate desunte da attività artistiche, senza determinarne l’ammontare, non consente di verificare il raggiungimento della soglia di legge né di graduare la riduzione dell’assegno. Tale accertamento di fatto spetta al giudice di merito. La sua omissione incide sulla valutazione complessiva dello stato di bisogno.

Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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