Redditi pensionabili forensi e contribuzione effettivamente versata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24444 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980 relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. La rivalutazione dei redditi è parte integrante del reddito e incide sul quantum dell’obbligazione contributiva: se su tali redditi è stato applicato un coefficiente ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato. I redditi rilevanti ai sensi dell’art. 2 legge n. 576/1980 sono solo quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, non operando nella previdenza forense il principio di automaticità delle prestazioni. La contribuzione parziale, tuttavia, non impedisce di computare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.

Il Fatto

Un iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense agiva per ottenere la rideterminazione della pensione di vecchiaia. La Cassa aveva applicato, sui redditi utilizzati per determinare il tetto pensionabile, il coefficiente di rivalutazione del 18,7%, con decorrenza dal 1.1.1983, mentre secondo l’iscritto i redditi andavano rivalutati dal 1980 sulla base degli indici del periodo 1979/1980, nella misura del 21,1%. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Trieste aveva confermato la decisione, escludendo la prescrittibilità del diritto alla pensione e rigettando la domanda riconvenzionale della Cassa volta al recupero della contribuzione omessa.

La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contestando sia l’interpretazione delle norme sulla rivalutazione sia il rigetto delle proprie pretese restitutorie e di accertamento dell’invalidità delle annualità. L’iscritto ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è rigettato. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. 9698/10, Cass. 16585/23, Cass. 27609/24) secondo cui la rivalutazione dei redditi opera ai sensi dell’art. 27, co. 4, legge n. 576/1980, cioè secondo l’indice medio annuo relativo all’anno 1980 e dunque sulla base della variazione ISTAT registrata nel 1979. Le Sezioni Unite n. 7281/04 hanno qualificato l’art. 27, co. 4, come norma di criterio generale e non di diritto transitorio, applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge.

La Corte distingue la rivalutazione dei redditi (art. 15) da quella delle pensioni (art. 16): solo la seconda, oggetto delle Sezioni Unite, assume a riferimento l’indice del 1981 relativo al 1980. Conferma la lettura degli artt. 15, 26 e 27 il secondo comma dell’art. 27, che impone la redazione della prima tabella dei coefficienti entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, e dunque entro il 12.2.1981, con riferimento necessario all’indice medio ISTAT del 1980. Il d.m. 30.9.1982, di natura regolamentare, è disapplicabile ove contrasti con la norma primaria.

Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati. La Corte afferma che la rivalutazione non è componente neutra, ma parte integrante del reddito, con la conseguenza che ai fini contributivi rileva il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Essendo stati versati contributi parametrati a un montante rivalutato in misura inferiore a quella dovuta, sussiste una violazione dell’obbligazione contributiva. Il profilo della buona fede attiene alla non imputabilità ex art. 1218 c.c. e andrà valutato in sede di rinvio, non incidendo sull’esistenza dell’inadempimento.

Quanto alla misura della pensione, la Corte riprende l’orientamento (Cass. 5672/12, Cass. 7621/15, Cass. 15643/18, Cass. 30421/19, Cass. 694/21) secondo cui l’“effettiva contribuzione” dell’art. 2 non significa integrale: il reddito da considerare è solo quello su cui sono stati effettivamente versati i contributi. Non operando il principio di automaticità delle prestazioni, l’inadempimento parziale incide sul quantum della prestazione. È invece infondato il motivo che pretende l’azzeramento delle annualità: la contribuzione parziale non impedisce di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.

Nota della Redazione

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