Previdenza privatizzata, regime originario pro rata prevale sulle modifiche in peius (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10977 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per i trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 e maturati prima del 1° gennaio 2007, il parametro di riferimento resta il regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995. Non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata operata dall’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006, come interpretata dall’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013. Il ricorso che non prospetti argomenti idonei a un mutamento di indirizzo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Nel giudizio sulla riliquidazione, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento, si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., e non quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ..

Il Fatto

Un professionista iscritto a una Cassa di previdenza privatizzata aveva chiesto l’accertamento che la quota A del proprio trattamento pensionistico, calcolata con il metodo retributivo e maturata prima del 2007, non potesse essere incisa dal Regolamento dell’ente in violazione del principio del pro rata. La domanda era stata accolta in primo grado.

La Corte d’appello di Venezia aveva confermato parzialmente la pronuncia, ritenendo applicabile, per i trattamenti maturati prima del 2007, l’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 nel testo originario, anteriore alla novella del 2006, e qualificando come decennale la prescrizione del diritto. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dal professionista con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, anche in relazione all’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006 e all’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, prospettando in via subordinata questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 38 Cost. La Corte lo ha dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il costante orientamento di legittimità e rilevando che né il ricorso né la memoria depositata offrono argomenti idonei a un mutamento di indirizzo.

Il collegio ha ribadito che per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro resta il regime originario dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, non trovando applicazione le modifiche in peius introdotte dagli enti prima dell’attenuazione del pro rata disposta dalla riformulazione del 2006. A sostegno richiama Sezioni Unite n. 17742/2015, Cass. n. 31454/2021, Cass. n. 23577/2024 e Cass. n. 2687/2025.

Quanto ai profili costituzionali, la Corte osserva che rientra nella discrezionalità del legislatore articolare il sistema del pro rata su periodi distinti, senza che l’autonomia dell’ente di categoria possa incidere su tale ripartizione. Né risulta impedito all’ente di realizzare interventi a tutela dell’equilibrio finanziario di lungo periodo, poiché ciò è possibile dalla novella del 2006, mentre nella specie si pretenderebbe di estendere retroattivamente i meccanismi di contenimento della spesa.

Il secondo motivo, relativo alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., è parimenti inammissibile. Essendo in contestazione l’ammontare del trattamento, la prescrizione breve presuppone liquidità ed esigibilità del credito, posto a disposizione dell’assicurato; di qui l’applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., secondo l’orientamento di Cass. n. 31527/2022, Cass. n. 4362/2023 e Cass. n. 24667/2024. Non giova il richiamo all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che riguarda la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione.

All’inammissibilità non ha fatto seguito la condanna alle spese, per il deposito tardivo del controricorso. Il giudizio, definito in conformità alla proposta non accettata, ha comportato l’applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di 2.500 euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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