Sgravi per lavoratori in mobilità esclusi se l’azienda resta identica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10978 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio contributivo previsto dall’art. 8, quarto comma, legge n. 223/1991 non compete ai datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità i quali, lungi dal realizzare lo scopo della loro rioccupazione, continuino a essere occupati nella medesima azienda intesa in senso oggettivo, pur essendone mutato il titolare. Ai fini della sussistenza della medesima azienda in senso oggettivo non è necessario che i beni strumentali siano di proprietà dello stesso imprenditore, rilevando solo che questi abbia un titolo giuridico per avvalersene. Il giudice di merito è tenuto a valutare non solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi, ma anche il profilo sostanziale della singola vicenda, onde verificare se l’operazione abbia eluso la ratio della disciplina incentivante, restando priva di effettiva incidenza positiva sul piano occupazionale.

Il Fatto

La controversia origina dall’opposizione proposta da una società avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per l’illegittima fruizione di sgravi contributivi, contestata con verbale unico di accertamento. Gli incentivi erano stati riconosciuti per l’assunzione di lavoratori in mobilità, in precedenza occupati da altra società e da questa licenziati, poi riassunti dalla società opponente che svolgeva la medesima attività commerciale, con la stessa struttura aziendale, appaltata dalla committente proprietaria dei beni.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione. La Corte d’appello, in riforma, aveva accolto il gravame della società, escludendo la sussistenza di rapporti di collegamento tra la datrice di lavoro che aveva licenziato e la società controricorrente, valorizzando la titolarità dei beni in capo a un terzo e la soluzione di continuità occupazionale. Avverso tale pronuncia l’Inps ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 8, primo e quarto comma, legge n. 223/1991, dell’art. 15, sesto comma, legge n. 264/1949 e dell’art. 2555 cod. civ. e ss., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è dichiarato fondato.

Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui il beneficio non compete ai datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità i quali continuino a occuparli nella medesima azienda in senso oggettivo, pur mutandone il titolare, come nel caso di mero passaggio del personale per effetto di cessione di ramo d’azienda (Cass. n. 5304/2007). Richiama inoltre Cass. n. 12589/2024, che sottolinea la necessità dell’effettivo incremento occupazionale, e Cass. n. 2528/2025, secondo cui la valutazione non investe solo il dato formale degli indicatori normativi, ma anche quello sostanziale, onde verificare la finalità elusiva della ratio incentivante.

La Corte censura il ragionamento della Corte d’appello, che aveva ritenuto dirimente la circostanza che immobile, strumenti e macchinari appartenessero a un soggetto terzo, la società appaltante. Tale rilievo è errato: ai fini della sussistenza della stessa azienda in senso oggettivo non occorre che i beni siano di proprietà dell’imprenditore che esercita l’attività, essendo sufficiente che questi disponga di un titolo giuridico per avvalersene.

Pertanto, la titolarità dei beni in capo a terzi non costituisce argomento favorevole alla legittima fruizione degli sgravi, ma al contrario dimostra l’identità dell’azienda in senso oggettivo, poiché i medesimi beni erano stati utilizzati prima dalla società datrice di lavoro originaria e poi dalla società controricorrente per l’esercizio della stessa attività oggetto dei contratti di appalto.

In accoglimento del ricorso la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché riesamini il merito alla luce dei principi esposti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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