Autovelox e cronotachigrafo: i dati del tachigrafo provano l’eccesso di velocità e l’art. 142 CdS è compatibile col diritto UE (Cassazione 19147/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 19147 del 11 giugno 2026 (R.G.N. 11461/2023) — Presidente Giuseppe Grasso, Relatore Dario Cavallari

Il principio di diritto

L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, che annovera tra le fonti di prova dell’osservanza dei limiti di velocità le registrazioni del cronotachigrafo, è compatibile con il diritto dell’Unione: né il Regolamento (UE) n. 165/2014 né la direttiva 2006/22/CE contemplano un divieto, espresso o implicito, di utilizzare i dati del cronotachigrafo per accertare le violazioni dei limiti di velocità, essendo l’elenco delle infrazioni dell’allegato III della direttiva meramente esemplificativo. In forza del principio iura novit curia, il giudice d’appello che ritenga inapplicabile una disposizione alla fattispecie concreta — anche in difformità dal primo giudice e in assenza di uno specifico motivo — non viola l’art. 112 c.p.c.; e la compatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione va verificata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il fatto

Una società proprietaria di un veicolo autoarticolato impugnava un verbale della Polizia municipale che le contestava la violazione dell’art. 142, comma 11, del Codice della Strada: il mezzo, obbligato all’uso del limitatore, aveva circolato a 96 km/h a fronte del limite di taratura di 90 km/h, rilevato mediante cronotachigrafo. La società deduceva il contrasto con il diritto dell’Unione dell’utilizzo dei dati del tachigrafo per l’accertamento dell’eccesso di velocità.

Il Giudice di pace di Alessandria rigettava il ricorso; il Tribunale di Alessandria, in appello, lo accoglieva. Il Comune di Alessandria ricorreva per cassazione con tre motivi; la società resisteva con controricorso.

La motivazione

Il primo e il secondo motivo — violazione dell’art. 112 c.p.c., ultrapetizione e rilievo d’ufficio di un preteso giudicato interno — sono infondati. La verifica di compatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione si compie d’ufficio, in ogni stato e grado, senza necessità di apposita eccezione o di uno specifico motivo (Cass. n. 24952/2015). Il giudice d’appello che, in applicazione del principio iura novit curia (art. 113 c.p.c.), ritiene inapplicabile una disposizione alla fattispecie non incorre in ultrapetizione, purché i fatti restino quelli allegati dalle parti; nella specie l’opposizione originaria già verteva sull’uso dei dati del tachigrafo, sicché non vi è stato alcun giudicato interno né introduzione officiosa di fatti nuovi.

Il terzo motivo è fondato. Dall’esame del Regolamento (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2006/22/CE non emerge alcun divieto, espresso o implicito, di utilizzare le risultanze del cronotachigrafo per accertare le violazioni dei limiti di velocità; l’elenco delle infrazioni dell’allegato III della direttiva è dichiaratamente esemplificativo e non vincolante, e la ratio della disciplina — sicurezza dei trasporti su strada e tutela dei riposi dei conducenti — è coerente con tale utilizzo. L’art. 142 del Codice della Strada, specificazione dell’art. 13 della legge n. 689/1981, è dunque compatibile con il diritto dell’Unione, senza che occorra un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (acte clair; CGUE CILFIT, C-283/81, e Consorzio, C-561/19), tanto più che la procedura d’infrazione n. 2020/4051 è stata archiviata. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Alessandria in persona di altro magistrato.

Implicazioni pratiche

I dati del cronotachigrafo sono legittimamente utilizzabili per accertare l’eccesso di velocità dei mezzi pesanti: l’art. 142 del Codice della Strada non confligge con il diritto dell’Unione, e la relativa opposizione non può fondarsi sulla pretesa inutilizzabilità di quelle registrazioni. Sul piano processuale, il controllo di conformità al diritto dell’Unione e la corretta qualificazione giuridica operano d’ufficio, senza incorrere in ultrapetizione, purché non mutino i fatti allegati dalle parti; e il giudice di ultima istanza non è tenuto al rinvio pregiudiziale quando la soluzione della questione unionale si impone con evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

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