In appello procedimento sommario regolato dall’art 702 quater non dall’art 345 (Cass. civ. Sez. III n. 19590 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio introdotto nelle forme del procedimento sommario di cognizione, il giudizio di appello resta disciplinato dall’art. 702 quater cod. proc. civ., che consente la produzione di documenti nuovi se il giudice di secondo grado li ritiene indispensabili ai fini della decisione. Non trova invece applicazione l’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., che vieta in ogni caso la produzione documentale in appello, salvo la sola ipotesi di impossibilità della produzione in primo grado. La valutazione sull’indispensabilità del documento costituisce accertamento di merito che il giudice di appello è tenuto a compiere espressamente: ove la sentenza impugnata abbia escluso la produzione per la sola tardività, senza pronunciarsi sull’efficacia probatoria, la cassazione con rinvio è necessaria.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla demolizione di un modello per imbarcazione di sua proprietà, affidato per riparazioni a un’impresa individuale e custodito presso un capannone concesso in leasing e di proprietà di una società poi incorporata nella banca controricorrente. Il convenuto aveva chiamato in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile e la banca; quest’ultima aveva a sua volta chiamato in giudizio il terzo.

La domanda è stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, incentrato sull’erronea applicazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. al giudizio di appello svoltosi nelle forme del rito sommario.

La Motivazione della Corte

Il motivo è incentrato su un dato processuale incontestato: la domanda era stata introdotta nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ. Il giudizio di appello avrebbe dunque dovuto essere regolato dall’art. 702 quater cod. proc. civ., che ammette la produzione di documenti nuovi quando il giudice di secondo grado li reputi indispensabili per la decisione, e non dalla preclusione assoluta dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., che vieta la produzione salvo il solo caso di impossibilità della stessa in primo grado.

La Corte accoglie il ricorso e censura l’iter argomentativo della Corte d’appello di Firenze. La sentenza impugnata, dopo aver disatteso le altre doglianze, ha escluso il documento prodotto in appello per la sua tardività, affermando che esso avrebbe potuto e dovuto essere prodotto in primo grado «quale che ne possa essere la efficacia probatoria». Con tale formula il giudice di appello ha dichiarato espressamente di non voler valutare l’efficacia probatoria del documento e, di conseguenza, di non pronunciarsi sul suo eventuale carattere indispensabile.

Non può pertanto condividersi la tesi delle controricorrenti, secondo cui la motivazione conterrebbe una implicita valutazione di non indispensabilità del documento. La Corte esclude che una simile valutazione possa desumersi dal testo della decisione impugnata, che si è astenuta del tutto dall’esaminare il contenuto probatorio dell’atto.

La valutazione dell’eventuale carattere indispensabile del documento, ai sensi dell’art. 702 quater cod. proc. civ. nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis, deve essere compiuta in sede di rinvio. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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