Fondo di garanzia INPS, non assoggettabilità a fallimento accertabile in via incidentale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19591 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall’INPS, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale. Essa può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori. Il verbale di pignoramento mobiliare negativo costituisce fatto esteriore sintomatico dello stato di insolvenza della società datrice di lavoro.
Il Fatto
Un lavoratore aveva ottenuto dal tribunale l’accoglimento della domanda volta a conseguire dal Fondo di Garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto, ex art. 2 della legge n. 297/82, maturato alle dipendenze di una società in liquidazione. Nei confronti di quest’ultima il lavoratore aveva esperito un pignoramento mobiliare con esito negativo, ritenendo per ciò solo il patrimonio sociale incapiente e inutile la presentazione di un’istanza di fallimento.
La Corte d’appello di Salerno aveva respinto l’appello dell’INPS, disattendendo l’eccezione di prescrizione del credito e quella di improcedibilità per mancato esperimento della fase amministrativa davanti al Comitato provinciale previsto ex legge n. 88/89. L’Istituto previdenziale ha proposto ricorso in cassazione con due motivi, lamentando che il lavoratore non avesse fornito la prova della non assoggettabilità del datore di lavoro a procedure concorsuali.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore può essere accertato dal giudice adito in via incidentale, senza necessità di una preventiva verifica del tribunale fallimentare.
La prima questione è stata quindi individuata nel stabilire se la condizione di assoggettabilità della società datrice di lavoro debba essere definita con efficacia di giudicato dal tribunale fallimentare o possa essere decisa incidentalmente anche dal giudice del lavoro. La Corte ha aderito a quest’ultima soluzione, qualificando la verifica come questione pregiudiziale in senso logico.
Nessuna norma impone che tale accertamento sia compiuto con efficacia di giudicato. Anzi, nessuna delle parti potrebbe validamente pretenderlo, poiché la controversia previdenziale si svolge tra il lavoratore assicurato e l’ente previdenziale, restando il datore di lavoro terzo estraneo. L’accertamento sulla sua non assoggettabilità a fallimento non potrebbe mai far stato nei suoi confronti, per i limiti soggettivi del giudicato.
Nel caso concreto l’INPS non ha contestato l’accertamento del giudice di merito circa la non ricorrenza delle condizioni per l’assoggettabilità, ma ha censurato che a tale accertamento avesse proceduto il giudice adito anziché il tribunale fallimentare. La censura è stata rigettata.
Quanto alla seconda questione, la Corte ha ribadito che il verbale di pignoramento mobiliare negativo costituisce un fatto esteriore sintomatico della circostanza che il debitore non sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, richiamando anche Cass. n. 1771/23. La mancata predisposizione di difese scritte da parte del lavoratore ha esonerato il Collegio dal provvedere sulle spese. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’Istituto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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