Processo cartolare e costituzione tardiva dell’appellato: nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20259 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime di trattazione cartolare di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, la costituzione dell’appellato il giorno fissato per l’udienza ficta è tempestiva, perché intervenuta prima del trattenimento ultimo della causa in decisione, e la sua tardività rispetto ai termini dell’art. 436 cod. proc. civ. produce solo le preclusioni proprie del rito, non impedendo le difese. Tuttavia, la decisione immediata della causa, adottata senza consentire all’appellante di replicare alle difese così introdotte unilateralmente, integra nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Spetta al giudice salvaguardare il contraddittorio nel rito cartolare adottando i provvedimenti di rinvio necessari. Il vizio, ove incida sulla fase decisionale, non è rimediabile all’interno del grado.

Il Fatto

La ricorrente, lettrice presso una università con contratto a termine, aveva ottenuto sentenza passata in giudicato che accertava la natura indeterminata del rapporto fin dall’origine. Dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo dei collaboratori ed esperti linguistici, l’ateneo le applicò il relativo trattamento economico, che ella assumeva peggiorativo. La lavoratrice agì quindi per il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione già fissata in una precedente transazione o, in subordine, una retribuzione sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.

Dopo esiti sfavorevoli in primo e secondo grado e un primo ricorso rigettato nel 2013, la lavoratrice intraprese un nuovo giudizio per il trattamento del ricercatore confermato. La domanda fu rigettata in primo grado per preclusione da giudicato. In appello, con trattazione disposta in forma cartolare, l’università si costituì solo il giorno dell’udienza e la Corte d’Appello decise de plano, rigettando il gravame. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, che denunciano la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 436 cod. proc. civ. e all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020. Si sostiene che la costituzione tardiva della controricorrente, avvenuta dopo lo spirare del termine per le note scritte, aveva precluso all’appellante ogni possibilità di controdedurre.

Il Collegio muove da una premessa sul regime applicabile. L’udienza cartolare tiene il luogo dell’udienza reale e la costituzione dell’università nello stesso giorno in cui l’incombente deve aversi per tenuto non può dirsi irrituale. Essa è avvenuta prima del trattenimento ultimo della causa in decisione, e la tardività rispetto ai termini dell’art. 436 cod. proc. civ. comporta soltanto le preclusioni proprie del rito, non l’impedimento delle difese. Il terzo motivo è pertanto rigettato.

La Corte rileva però un distinto e più grave profilo. La causa è stata decisa senza che l’appellante fosse in condizione di replicare alle difese tardivamente introdotte. La visibilità telematica del deposito non basta: quando l’udienza non si svolge in presenza, non sussiste alcun obbligo di prestare attenzione a tale evenienza, né alcunché può imputarsi all’appellante. Analogo squilibrio si produrrebbe anche nel nuovo regime dell’art. 127-ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove il giorno di scadenza dei termini coincide con la data dell’udienza ficta.

Spetta al giudice salvaguardare il contraddittorio attraverso i provvedimenti di rinvio opportuni. La Corte richiama i propri precedenti in materia di controlli sulle notifiche degli atti introduttivi (Cass. n. 15311 del 2023), di verifica dell’assenza delle parti all’udienza ficta ai fini dell’art. 181 cod. proc. civ. (Cass. n. 23565 del 2024) e di concessione di termini a difesa a fronte di note eccedenti i limiti della norma (Cass. n. 5721 del 2025). Il mancato governo del processo integra un vizio di nullità per mancato raggiungimento dello scopo. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 17603 del 2025 ha confermato che il dialogo tra parti e giudice va ripristinato in funzione del contraddittorio.

Il pregiudizio è massimo perché il vizio ha alterato la fase decisionale, consentendo l’introduzione di difese rimaste indebitamente unilaterali. Ne consegue la nullità della sentenza, richiamata anche Cass. Sez. Un. n. 36596 del 2021. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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