La testimonianza de relato actoris è valutabile nel contesto delle altre risultanze (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12520 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La testimonianza de relato actoris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta un elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa, soprattutto con riferimento a comportamenti riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dei testimoni. Nel rito del lavoro, il giudice deve vagliare l’ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum. Non travalica i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti e non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, investito della domanda di accertamento della qualifica spettante al lavoratore in base alle mansioni svolte, gliene attribuisca una inferiore a quella specificamente richiesta, poiché accoglie una pretesa minore virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato quale badante, livello C Super, per un determinato periodo. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il quadro probatorio, di fonte testimoniale e documentale, comprovasse le allegazioni della ricorrente, sebbene le mansioni svolte dovessero essere ricondotte al livello C Super e non al livello D Super come richiesto.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando violazioni di legge, nullità della sentenza per ultrapetizione e omesso esame di un fatto decisivo. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha trattato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla valutazione delle testimonianze de relato actoris e alla produzione tardiva di documenti, ritenendoli infondati. Ha richiamato il principio secondo cui tale testimonianza, pur a valore probatorio attenuato, è utilizzabile dal giudice nel contesto delle altre risultanze, specialmente per comportamenti riservati non direttamente percepibili dai testi. La Corte territoriale si è attenuta a tale principio, valorizzando le conferme provenienti da testimonianze dirette e da altri elementi probatori.
Quanto alla produzione di documenti in appello, consistente in tre fotografie, la Corte ha ricordato che nel rito del lavoro il giudice deve valutarne l’ammissibilità sotto il profilo della rilevanza in termini di indispensabilità ai fini della decisione, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall’intero processo. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che tale produzione eliminasse ogni incertezza circa la durata del rapporto e la prestazione durante il periodo estivo.
Il terzo motivo, concernente la dedotta ultrapetizione per l’attribuzione di un livello inferiore a quello richiesto, è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito che attribuire una qualifica inferiore a quella domandata non travalica i limiti della domanda, costituendo accoglimento di una pretesa minore in essa virtualmente contenuta.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso ex artt. 366, n. 6 e 369, n. 4 c.p.c., avendo la parte omesso di trascrivere o riassumere il contenuto degli atti processuali su cui la censura si fondava. Tale principio, interpretato anche alla luce della sentenza CEDU Succi, impone comunque l’indicazione puntuale del contenuto degli atti richiamati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e reiezione della domanda di responsabilità aggravata, non ricorrendo i presupposti della temerarietà della impugnazione.
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Nota della Redazione
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