Spese di appello liquidate sotto i minimi tariffari e principio di soccombenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4799 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, la liquidazione operata dal giudice di appello deve rispettare i minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore della controversia, con la sola possibilità di scorporare le fasi effettivamente non svolte, nella specie quella istruttoria. La statuizione sulle spese di secondo grado non può essere riformata in funzione dell’esito complessivo del giudizio quando le spese del primo grado siano già state rideterminate con decreto e congruamente liquidate in applicazione del principio di soccombenza sostanzialmente piena. Le censure che si risolvono nella mera confutazione dell’apprezzamento del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Una lavoratrice conveniva in giudizio l’azienda sanitaria regionale datrice, chiedendo la declaratoria di nullità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a partire dal 2007 e il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, con la conseguente conversione a tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del danno e le differenze retributive.

Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda. La Corte d’Appello, in parziale riforma, dichiarava l’illegittimità dell’impiego per contrasto con il d.lgs. n. 165/2001, riconosceva il risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità e, accogliendo il ricorso della lavoratrice, liquidava le differenze retributive ex art. 2126 c.c. per euro 46.230,83. Avverso tale decisione ricorreva l’azienda sanitaria con tre motivi; la lavoratrice proponeva ricorso incidentale su due motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi del ricorso principale sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Le censure dell’azienda si risolvono, infatti, nella mera confutazione della valutazione sugli elementi di fatto relativi allo svolgimento in regime di subordinazione di una prestazione equiparabile a quella di un dipendente di categoria D. Si tratta di apprezzamento discrezionale del materiale istruttorio, come tale non sindacabile in sede di legittimità.

Anche il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. La condanna alla regolarizzazione della posizione previdenziale non può essere pronunciata in questa sede in difetto della vocatio in ius dell’INPS, quale parte del rapporto previdenziale.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è invece meritevole di accoglimento, limitatamente alla censura sulle spese attribuite per il secondo grado. Tenuto conto del valore della causa e dello scaglione tariffario applicabile, l’importo liquidato è inferiore ai minimi di tariffa, detratta la fase istruttoria che non risulta svolta in appello.

Non trova accoglimento, invece, la richiesta di rideterminazione delle spese di entrambi i gradi in relazione all’esito complessivo della causa. Le spese del primo grado erano già state rideterminate con decreto e adeguate alla tariffa applicabile, risultando congruamente liquidate alla luce del principio di soccombenza sostanzialmente piena già in primo grado.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa, non bisognosa di ulteriori accertamenti in fatto, è decisa nel merito, con condanna dell’azienda sanitaria alle spese del secondo grado come rideterminate e a quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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