Processo tributario: applicazione intertemporale dell’art. 58 tra primo e secondo grado (Cass. civ. Sez. V n. 26154 del 03.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi tributari il cui primo grado sia stato instaurato anteriormente al 4 gennaio 2024 continua a trovare applicazione l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023. Ne consegue che la parte può produrre nuovi documenti in appello senza necessità di dimostrare la non imputabilità dell’omesso deposito nel primo grado di giudizio. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui riferiva la nuova disciplina ai giudizi di appello instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma, impone al giudice di verificare la data di introduzione del giudizio di primo grado. La sentenza di appello che dichiari inammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in secondo grado, applicando il regime novellato a un giudizio anteriore, è censurabile per violazione di legge.
Il Fatto
Una contribuente impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria un’intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle, emesse per la riscossione di IRPEF, IVA, diritti camerali e IRAP per gli anni dal 2004 al 2014. La contribuente deduceva la mancata notificazione delle cartelle presupposte e l’intervenuta prescrizione dei crediti. L’agente della riscossione non si costituiva in primo grado.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso per assenza di prova della notificazione degli atti prodromici. L’agente della riscossione proponeva appello, producendo la documentazione attestante le notifiche. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria rigettava il gravame, ritenendo inammissibile la produzione documentale tardiva ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come novellato. Avverso tale sentenza l’agente della riscossione ricorre per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente assume che il giudice di appello abbia applicato la nuova formulazione della norma senza considerare la disciplina intertemporale e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La Corte ricostruisce il quadro normativo. Il novellato art. 58 prevede in via generale il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ovvero che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a essa non imputabile, e dispone al comma 3 il divieto di deposito delle notifiche dell’atto impugnato e degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità.
Il d.lgs. n. 220 del 2023 aveva disciplinato l’applicazione temporale della novella, prevedendone l’operatività anche nei giudizi di appello instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma. La Corte costituzionale, con la richiamata pronuncia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui ne prevedeva l’applicazione ai giudizi di appello instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto, anziché ai soli giudizi di appello il cui primo grado fosse stato instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto.
Su queste basi il Collegio afferma che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, nei giudizi tributari instaurati in primo grado anteriormente al 4 gennaio 2024 continua a trovare applicazione l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo previgente, con conseguente ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello senza necessità di dimostrare la non imputabilità dell’omesso deposito nel primo grado. Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente Cass. n. 20127/2026.
Nel caso di specie il giudizio di primo grado era stato introdotto in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, sicché trova applicazione il regime intertemporale previgente. Il motivo è quindi fondato. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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