Ammortamento deducibile anche per i macchinari dati in comodato ai clienti, se servono a sviluppare i rapporti commerciali (Cass. trib. 18431/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 18431 dell’8 giugno 2026 (R.G. 28195/2022), camera di consiglio del 27 marzo 2026 — Presidente Succio, Relatore Galasso.
Il principio di diritto
«In tema di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia affidato a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per l’acquisto di tali macchinari possono essere ammessi all’ammortamento anche qualora tali beni non vengano impiegati dal comodatario per attività di produzione esternalizzata dall’imprenditore, ma abbiano lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario e la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo, concorrendo in tal modo alla realizzazione del programma economico dell’impresa».
Il fatto
Una società impugnava un avviso di accertamento (IRES, IRAP e IVA per il 2002) con diverse contestazioni. Dopo alterne vicende — con un primo annullamento in cassazione per motivazione apparente — la Corte di Giustizia Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Amministrazione, ritenendo tra l’altro indeducibili le quote di ammortamento di macchinari “chiudi contenitori” di proprietà della società, concessi in comodato gratuito ai clienti, perché non utilizzati “nell’attività aziendale”.
La società ricorreva per cassazione con otto motivi, l’ultimo dei quali dedicato proprio alla deducibilità delle quote di ammortamento dei macchinari dati in comodato (art. 102 del TUIR).
La motivazione
La Corte rigetta i primi due motivi (motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo): le censure miravano in realtà a una rivalutazione delle prove, non ammessa in sede di legittimità. Accoglie invece diversi motivi relativi alle altre contestazioni.
Sull’ottavo motivo, la Corte osserva che l’art. 102 del TUIR consente la deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali “per l’esercizio dell’impresa”, non necessariamente connessi all’attività produttiva; e che il principio di inerenza (art. 109, comma 5, del TUIR) ha portata ampia, coprendo anche spese non strettamente produttive purché correlate all’impresa e idonee a produrre utili. I macchinari concessi in comodato ai clienti per il miglior utilizzo dei prodotti forniti favoriscono il consolidamento dei rapporti commerciali e la diffusione dei prodotti sul mercato, e sono quindi inerenti: le relative quote di ammortamento sono deducibili, sempre che le condizioni siano rigorosamente accertate dal giudice di merito. Enunciato il principio di diritto, la Corte cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.
Implicazioni pratiche
L’impresa che concede in comodato ai clienti attrezzature di sua proprietà — ad esempio macchinari per il miglior utilizzo dei propri prodotti — può dedurre le quote di ammortamento: non occorre che i beni siano impiegati in un’attività produttiva esternalizzata, essendo sufficiente che servano allo scopo dell’impresa di produrre utili, favorendo i rapporti commerciali e la diffusione dei prodotti.
Il criterio è l’inerenza in senso ampio (art. 109, comma 5, del TUIR): il costo è deducibile se correlato all’impresa in quanto tale e idoneo a produrre utili, anche senza generare una precisa componente attiva. La strumentalità “per l’esercizio dell’impresa” non coincide con la stretta attività produttiva; resta l’onere di documentare rigorosamente le condizioni, che il giudice di merito deve accertare in concreto.
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