Procura alle liti contestabile solo con querela di falso (Cass. civ. Sez. II n. 3653 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti effettuata dal difensore ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. può essere contestata soltanto con la querela di falso. La dichiarazione con cui la parte assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato quale il mandato, è destinata a esplicare i propri effetti nell’ambito del processo: con la sottoscrizione dell’atto processuale e con l’autentica della procura il difensore compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che il mero disconoscimento della sottoscrizione da parte del soggetto che l’ha apposta non è idoneo a privare di efficacia la procura, né rende necessaria l’istanza di verificazione: è la querela di falso lo strumento tipico di contestazione.
Il Fatto
Un avvocato chiede la condanna del proprio assistito al pagamento del compenso professionale per l’attività svolta in relazione a un ricorso per equa riparazione presentato davanti alla Corte d’Appello. Il professionista deduce che il mandato, inizialmente ricevuto, era stato revocato dal cliente prima che fosse raggiunto un risultato positivo.
Il convenuto eccepisce l’inesistenza del mandato, mai conferito e dunque non revocabile, e disconosce la sottoscrizione apposta alla procura alle liti prodotta dalla controparte. La Corte d’Appello respinge il ricorso: a fronte del disconoscimento, il ricorrente non aveva chiesto la verificazione della sottoscrizione, rinunciando ad avvalersene. Il professionista propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte richiama propri precedenti in termini, tra cui l’ordinanza n. 32708/2024, resa in un giudizio con motivazione sovrapponibile a quella impugnata, nonché le Cass. n. 1860/2008, Cass. n. 17473/2015, Cass. n. 15170/2014 e Cass. n. 19785/2018.
Il principio è netto: la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della procura alle liti, effettuata dal difensore ex art. 83 cod. proc. civ., è contestabile soltanto con la querela di falso. La dichiarazione della parte che assume su di sé gli effetti degli atti processuali del difensore, pur fondata su un negozio di diritto privato, opera nell’ambito del processo: il difensore, sottoscrivendo l’atto e autenticando la procura, compie un negozio di diritto pubblico e assume la qualità di pubblico ufficiale.
Su questa base il disconoscimento della sottoscrizione opposto dal convenuto non poteva essere valorizzato dalla Corte di merito. L’assenza di istanza di verificazione da parte del ricorrente è quindi irrilevante, perché la verificazione non era lo strumento necessario di contestazione.
La Corte rileva inoltre che il giudice di merito non ha svolto alcuna valutazione sull’idoneità e sufficienza della procura, ritenendola probatoriamente inutilizzabile sul presupposto erroneo che ne fosse necessaria la verificazione. L’ordinanza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, perché accerti l’esistenza del mandato professionale contestato. Il secondo motivo resta assorbito; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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