Produzione documentale senza autorizzazione nel rito sommario e onere di acquisizione della prova precostituita (Cass. civ. Sez. 2 n. 12972 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui le parti intendano avvalersi, né in relazione alla loro mancata allegazione al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter c.p.c. La produzione dei documenti nel corso dell’udienza, al pari di quella effettuata mediante deposito in cancelleria, non richiede preventiva autorizzazione del giudice, salvo il rispetto delle forme previste dall’art. 87 disp. att. c.p.c. per consentirne l’esame. Le prove precostituite entrano nel giudizio attraverso la produzione e la loro acquisizione non è soggetta a una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del processo penale ed estranea al processo civile.
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio una banca dinanzi al tribunale per ottenere il pagamento del compenso maturato in forza di un contratto di patrocinio stipulato anni prima. La banca resisteva, eccependo l’incompetenza per territorio e contestando nel merito la quantificazione del compenso. Il tribunale, dopo aver rimesso la causa al giudice monocratico per la trattazione con il rito sommario di cognizione, respingeva la domanda.
La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’appello principale del professionista, condannando la banca al pagamento di una somma ridotta, e rigettava l’appello incidentale concernente l’eccezione di abusivo frazionamento del credito. Avverso tale sentenza il professionista proponeva ricorso per cassazione con quattordici motivi, mentre la banca resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo del ricorso principale, ha affrontato la questione della dedotta violazione del principio del contraddittorio, per essere stata negata al ricorrente la possibilità di produrre documenti e di depositare memorie nel corso del giudizio di primo grado. Dagli atti processuali è emerso che, dopo la rimessione della causa al giudice monocratico per la prosecuzione con il rito sommario, l’udienza era stata fissata per la sola precisazione delle conclusioni, e la richiesta del ricorrente di acquisire ulteriore documentazione era stata solo parzialmente accolta.
La Corte ha rilevato come la Corte d’appello avesse errato nel ritenere infondata la doglianza. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19226/2024; Cass. n. 26/2021), ha chiarito che nel rito sommario non è prevista alcuna sanzione per la mancata indicazione dei mezzi di prova nell’atto introduttivo, sicché la produzione documentale è ammissibile fino alla pronuncia dell’ordinanza che definisce il giudizio. Il ricorrente non avrebbe quindi potuto pretendere termini per il deposito, ma aveva il diritto di produrre i documenti direttamente in udienza, senza dover richiedere alcun consenso preventivo al giudice.
La Corte ha precisato che l’acquisizione delle prove precostituite avviene con la loro produzione, secondo le forme di legge, e ha citato il principio per cui i documenti entrano nel giudizio attraverso la produzione, senza che assuma rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del processo penale. Il giudice non dispone del potere di espunzione dal fascicolo dei documenti di cui non ritenga ammissibile la produzione, ma conserva il potere di valutarne la rilevanza ai fini della decisione.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbendo i restanti motivi e il ricorso incidentale, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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