Divisione ereditaria: prova della comproprietà non richiede rigore da rivendicazione (Cass. civ. Sez. II n. 3654 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di scioglimento della comunione il dovere del giudice di ordinare la chiamata in causa dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c. non giustifica l’imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare sotto pena di inammissibilità la presenza o l’assenza di trascrizioni e iscrizioni. La produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere non costituisce adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando si debba procedere alla vendita del bene comune, poiché questa avviene nell’interesse di tutti e non ai danni di alcuno. Nei giudizi di divisione la prova della comproprietà dei beni non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà: in caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.
Il Fatto
Gli eredi di un’attrice, deceduta nel corso del giudizio, avevano chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria su beni provenienti da due decessi intervenuti negli anni Novanta. Nel giudizio era poi intervenuto un terzo, dopo aver ricevuto in donazione dalla propria madre la quota di spettanza sugli immobili oggetto di comunione. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva respinto l’eccezione di nullità del testamento e, con sentenza definitiva, aveva respinto la domanda di divisione per tardività e insufficienza delle produzioni documentali degli attori.
La Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la decisione di primo grado. Gli eredi attori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione degli artt. 713 e segg. cod. civ. e la mancata considerazione delle caratteristiche proprie del giudizio di divisione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta unitariamente i primi due motivi, perché connessi. Il collegio osserva che la Corte d’Appello ha posto a fondamento della decisione un difetto di prova sulla titolarità dei beni da dividere, pur non contestando l’esistenza della comunione ereditaria né, in totale assenza di contestazioni, il diritto delle parti di procedere alla divisione secondo le quote indicate.
Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è ritenuto sovrapponibile a quello già esaminato dalla Corte nell’ordinanza n. 6228/2023, preceduta dall’ordinanza n. 10067/2020. Da tali pronunce il collegio non ravvisa motivo di discostarsi. Viene ribadito che nei giudizi di scioglimento della comunione la prova della comproprietà non è quella rigorosa propria della azione di rivendicazione: la divisione non opera alcun trasferimento di diritti tra condividenti ed è volta ad accertare un diritto comune a tutte le parti.
In caso di non contestazione sull’appartenenza dei beni — contestazione che nel caso di specie non è stata sollevata — non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche del consulente tecnico. La Corte precisa inoltre che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa costituisce un onere funzionale all’opponibilità della decisione nei loro confronti, non una condizione di validità della divisione.
Quanto alla documentazione necessaria alle operazioni divisionali, la Corte conferma che la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni non è prevista a pena di inammissibilità o improcedibilità, anche quando debba procedersi alla vendita dell’immobile comune. La Corte chiarisce infine che il minor rigore probatorio non significa che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma che, in una situazione di comproprietà incontroversa, è ammessa la prova indiziaria.
Il terzo motivo resta assorbito. I primi due motivi sono accolti, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi già enucleati nell’ordinanza n. 6228/2023.
Nota della Redazione
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