Intervento del terzo pretermesso in appello e inammissibilità del ricorso per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. 3 n. 9411 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, la costituzione di un soggetto rimasto estraneo al giudizio di primo grado, il quale deduca la nullità della notifica dell’atto introduttivo e rivendichi la qualità di litisconsorte necessario, deve essere qualificata come intervento del terzo ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ.. L’ammissibilità delle domande così proposte è subordinata alla verifica, demandata al giudice di merito, della sussistenza della dedotta qualità di parte del contratto ovvero della titolarità di una posizione giuridica che rendesse necessaria la sua partecipazione al processo. Il ricorso per cassazione che ometta di censurare specificamente tale accertamento di fatto, limitandosi ad affermazioni apodittiche e generiche, è inammissibile per violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..
Il Fatto
La proprietaria di un immobile concesso in comodato alla figlia e al suo nucleo familiare, composto dal convivente, proponeva ricorso per la risoluzione del contratto a durata annuale, deducendo il recesso ad nutum ai sensi dell’art. 1810 cod. civ.. L’atto introduttivo veniva notificato alla sola comodataria, mentre la notifica nei confronti del convivente non si perfezionava; alla prima udienza, la ricorrente rinunciava alla domanda nei suoi confronti. Il Tribunale dichiarava risolto il comodato e condannava la comodataria al rilascio. In appello, il convivente si costituiva deducendo la nullità della notifica del ricorso introduttivo, rivendicando la qualità di litisconsorte necessario ed eccependo la nullità della sentenza di primo grado resa a contraddittorio non integro. La Corte territoriale dichiarava inammissibili le domande dal medesimo proposte, negando la sussistenza di un litisconsorzio necessario e rilevando l’assenza di prova della sua qualità di parte del contratto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato estinto il giudizio tra la comodataria e la proprietaria, a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controricorrente, con conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il rapporto definito.
Quanto al ricorso del convivente, la Corte ha rilevato che lo stesso non aveva mai assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado: la notifica a mezzo posta non era andata a buon fine per irreperibilità, senza che fosse seguita alcuna ulteriore attività diretta alla notificazione; la rinuncia alla domanda formulata in prima udienza non doveva essergli notificata, non avendo egli assunto la veste di parte; la sentenza di primo grado non conteneva alcuna statuizione nei suoi confronti. La sua costituzione in appello doveva pertanto essere qualificata come intervento di un terzo e valutata secondo la regola dell’art. 344 cod. proc. civ..
La Corte ha quindi scrutinato i tre motivi di ricorso congiuntamente, dichiarandoli inammissibili. Pur ammettendo in astratto la possibilità di intervento in appello del terzo che alleghi di essere stato pretermesso nel giudizio di primo grado, la decisione della Corte territoriale di dichiarare inammissibili le domande riposava su un apprezzamento di fatto circa l’assenza di prova della qualità di parte del contratto di comodato. Tale accertamento, riservato al giudice di merito, non era stato criticamente attinto: il ricorrente si era limitato ad affermare apoditticamente di essere parte del comodato, articolando le doglianze su elementi non contestati e su argomenti erronei o non conferenti come la presunta necessità della notifica o dell’accettazione della rinuncia alla domanda.
I motivi, non rispettando l’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., non rivolgevano una censura precisa alla ratio decidendi della sentenza impugnata, peraltro conforme a diritto nell’applicazione dei canoni dell’art. 344 cod. proc. civ.. Il ricorrente è stato conseguentemente condannato alle spese e alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1810 c.c. – Comodato senza determinazione di durata
- Art. 344 c.p.c. – Intervento in appello
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso