Noleggio senza conducente: responsabilità solidale del locatore (Cass. civ. Sez. III n. 20713 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni del codice della strada, la responsabilità solidale prevista dall’art. 196, comma 1, cod. str. per le sanzioni pecuniarie, in ipotesi di locazione di veicolo senza conducente, si estende al proprietario-locatore e si cumula con quella del conducente e del locatario, senza escluderla. Il secondo periodo della norma non osta a tale lettura, perché il silenzio sul semplice locatore si spiega con l’esigenza di assicurare al creditore soggetti agevolmente identificabili. La modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. g-ter), d.l. n. 121/2021, convertito dalla legge n. 156/2021, che esclude il locatore dalla solidarietà, ha natura innovativa e non retroattiva, non essendo le sanzioni stradali qualificabili come sostanzialmente penali. Il difetto di legittimazione passiva del noleggiatore va fatto valere con l’impugnazione del verbale, non con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Il Fatto
Nel 2019 l’agente della riscossione notificava a una società di autonoleggio senza conducente una cartella di oltre diecimila euro per sanzioni stradali riferite a infrazioni commesse, in diversi Comuni, da conducenti di veicoli di sua proprietà. La società proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo di avere tempestivamente comunicato agli enti accertatori i nominativi dei locatari e di essere quindi priva di legittimazione passiva.
Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione e annullava la cartella. Il Tribunale rigettava l’appello di uno dei Comuni, confermando che in caso di noleggio senza conducente la responsabilità grava solidalmente sul trasgressore e sul locatario, restando esente il locatore che abbia comunicato i dati. Propone ricorso per cassazione il Comune soccombente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa processuale: la formazione del giudicato interno preclude l’esame del rilievo sull’inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. La controricorrente avrebbe dovuto contestare l’individuazione del soggetto onerato del pagamento impugnando i verbali, divenuti irretrattabili. Il principio è quello di Cass. Sez. Un. n. 22080 del 2017, richiamato anche da Cass. Sez. 3 n. 32920 del 2022.
Nel merito, il motivo è fondato. La Corte esclude anzitutto la rilevanza della sopravvenienza normativa invocata dalla controricorrente. La modifica dell’art. 196 C.d.S. del 2021 non si applica alle infrazioni anteriori. Secondo Cass. Sez. 3 n. 4825 del 2025, la novella ha natura innovativa, non retroattiva, non potendosi riconoscere natura sostanzialmente penale alle sanzioni stradali.
Il Collegio aderisce poi all’indirizzo che supera Cass. Sez. 3 n. 10833 del 2020. L’argomento puramente testuale, che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, non convince perché trascura la ratio complessiva della solidarietà. Il silenzio della norma sul semplice locatore si spiega con l’agevole identificabilità degli altri obbligati solidali; nel noleggio, invece, il nominativo del locatario è noto solo al locatore.
Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, che ha violato l’art. 196 C.d.S. ratione temporis applicabile escludendo la solidarietà del proprietario-locatore. La causa è rinviata al Tribunale, in persona di diverso giudice, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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