Opposizione a espulsione: il giudice di pace deve fissare l’udienza (Cass. civ. Sez. I n. 20017 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di pace, investito dell’opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione e il contestuale ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, non può decidere in rito dichiarando l’inammissibilità del ricorso senza fissare l’udienza di comparizione delle parti, in violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 150/2011. Ove il ricorso introduttivo, proposto ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, si rivolga anche avverso il provvedimento prefettizio, non limitandosi all’ordine del questore, il vizio del procedimento integra error in procedendo, censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. La Corte di cassazione, in presenza di tale vizio, è giudice anche del fatto processuale e può esaminare direttamente gli atti, purché la parte abbia compiutamente indicato gli elementi individuanti il fatto di cui chiede il riesame.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Palermo, con decreto del 19.09.2023, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso l’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato notificatogli dalla questura, che richiamava un contestuale provvedimento di espulsione del prefetto. Il ricorrente deduceva di non avere ricevuto la notifica della copia del provvedimento prefettizio e di avere pendente una domanda di protezione internazionale, presentata nel 2021.

Il giudice di pace ha ritenuto l’ordine del questore non autonomamente impugnabile, dovendo essere opposto unitamente al decreto prefettizio. Avverso la pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità del decreto per violazione degli artt. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998 e 18 d.lgs. n. 150/2011, per avere il giudice di pace omesso gli adempimenti relativi alla costituzione del contraddittorio, provvedendo senza fissare l’udienza di comparizione. Si deduce un error in procedendo.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 20181/2019: in presenza di error in procedendo essa è giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; il vizio non è però rilevabile d’ufficio, né la Corte può ricercare autonomamente i documenti, occorrendo che la parte indichi gli elementi individuanti il fatto processuale. Il potere-dovere di esame diretto degli atti sussiste purché la parte li abbia compiutamente indicati (Cass. n. 20924/2019).

Dal fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, acquisito ai sensi del nuovo disposto dell’art. 369 cod. proc. civ., risulta che il ricorrente aveva impugnato l’ordine di allontanamento e ogni altro provvedimento pregresso, assumendo di non avere ricevuto notifica del provvedimento di espulsione e di avere pendente la domanda di protezione. Il giudice di pace, emettendo pronuncia in rito senza fissazione dell’udienza, ha violato il contraddittorio.

La Corte distingue il respingimento differito di cui all’art. 14, comma 5-bis, del TUI, che non necessita di convalida giurisdizionale perché l’ordine del questore produce effetto obbligatorio e non coercitivo (Cass. n. 6602/2025), e ribadisce che l’ordine del questore conseguente a espulsione prefettizia non è autonomamente impugnabile con il procedimento dell’art. 13 (Cass. n. 413/2023; Cass. n. 13115/2011). Nel caso concreto, però, si discute di un ordine notificato insieme al provvedimento prefettizio e il ricorso intendeva impugnare entrambi.

Il ricorso introduttivo mirava a ottenere, previa sospensiva, l’annullamento del decreto di espulsione e del contestuale ordine di lasciare il territorio. Doveva dunque essere fissata l’udienza ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 150/2011. Il primo motivo è accolto, il secondo assorbito; il decreto è cassato con rinvio al Giudice di pace di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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