Procura in primo grado estesa all’appello e obblighi di informazione del mediatore (Cass. civ. Sez. III n. 16184 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita per il primo grado di giudizio deve ritenersi estesa, salvo espressa limitazione, anche al grado di appello, con la conseguenza che è infondata l’eccezione di nullità fondata sull’assenza di una nuova procura per il giudizio di impugnazione. Il mediatore, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, cod. civ., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note o che avrebbe dovuto conoscere con la diligenza imposta dalla natura professionale dell’attività, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, con verifica dell’adempimento riferita al momento della conclusione dell’affare. La valutazione di attendibilità del teste è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logico-giuridici della motivazione. La censura che ometta di impugnare tutte le rationes decidendi è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Monza un agente immobiliare, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per non aver riferito sulle condizioni patrimoniali del conduttore individuato. Il contratto di locazione era stato poi concluso con un conduttore risultato moroso. Il Tribunale accertava la responsabilità del mediatore e lo condannava al pagamento di una somma, limitata ai costi documentati, escludendo il danno corrispondente ai canoni non pagati.

La sentenza era impugnata in via principale dalla locatrice e in via incidentale dal mediatore. La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello incidentale e rigettava tutte le domande. La locatrice proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della procura rilasciata all’appellante incidentale, per difetto di specificità e riferibilità al giudizio di appello. La Corte rileva che la procura in atti era stata rilasciata per ogni fase e grado del procedimento senza limitazione alcuna, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la procura conferita in primo grado si estende, salvo espressa limitazione, anche al grado di appello. Le ulteriori doglianze, attinenti alla forma telematica della procura, non risultano spese nei precedenti gradi e la ricorrente non fornisce chiarimenti sul punto, incorrendo nella violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

Con il secondo motivo la ricorrente censurava la valutazione della prova testimoniale, assumendo l’inattendibilità della teste e la sua incapacità a deporre in qualità di coniuge dell’appellato. La Corte ribadisce che il giudizio sull’attendibilità del teste è riservato al giudice del merito e, nel caso di specie, la Corte territoriale si è motivatamente espressa, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto all’incapacità a deporre, la questione non è menzionata nella sentenza impugnata e la ricorrente omette di localizzare dove l’eccezione sia stata proposta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

La Corte rileva inoltre che il motivo censura solo un passaggio motivazionale e trascura l’ulteriore ratio decidendi, secondo cui la locatrice non aveva neppure allegato che, se avesse conosciuto le condizioni patrimoniali del conduttore, non avrebbe stipulato la locazione. L’omessa impugnazione di tutte le rationes rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni.

Con il terzo motivo, relativo agli obblighi del mediatore, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il mediatore, ai sensi dell’art. 1759 cod. civ., deve comunicare le circostanze note o conoscibili con la comune diligenza e non può fornire informazioni non veritiere o su fatti non controllati. Il motivo, però, non coglie la ratio con cui la Corte territoriale ha ritenuto che il mediatore avesse provato di non essere inadempiente, valorizzando l’informazione telefonica sulle condizioni reddituali, la visione della dichiarazione dei redditi e il pagamento immediato del deposito cauzionale. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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