Litisconsorzio necessario dei coeredi e interruzione del processo (Cass. civ. Sez. II n. 19532 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di interruzione del processo per decesso della parte, il giudizio deve proseguire nei confronti di tutti i coeredi, quali litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ.. È pertanto nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza di appello che pronunci solo nei confronti del coerede costituitosi, ignorando completamente l’esistenza dell’altro coerede, pur ritualmente evocato in riassunzione. La Corte di cassazione che accerti tale vizio deve cassare la decisione con rinvio, restando assorbiti i motivi che investono la validità delle notifiche e il rispetto dei termini a difesa.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’esecuzione di interventi edilizi realizzati su un immobile prospiciente un cortile comune. I proprietari di una porzione confinante, coniugi attori in primo grado, lamentavano che le opere fossero in parte difformi rispetto al titolo edilizio e chiedevano il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Nocera Inferiore accolse parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. La Corte d’Appello di Salerno ridusse l’importo. Nel corso del giudizio di secondo grado si verificò il decesso degli attori originari; la causa fu riassunta dalla convenuta nei confronti delle due eredi, ma solo una di esse si costituì. La sentenza di appello venne emessa senza menzionare l’altra coerede, che ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anteposto l’esame del secondo motivo, ritenendolo fondato. Il processo si era interrotto nel corso del giudizio di secondo grado per il decesso dei coniugi appellati, e la riassunzione era stata effettuata nei confronti di entrambe le eredi. Tuttavia la sentenza impugnata non menziona affatto la ricorrente, nemmeno come parte contumace: l’intestazione indica quale appellata solo la coerede costituitasi, nella qualità di erede dei defunti genitori.

Il dispositivo conferma tale assetto, poiché pronuncia la condanna in favore della sola coerede presente. La decisione è dunque emessa solo nei confronti di una delle litisconsorti necessarie e ignora completamente la posizione dell’altra.

Il principio applicato è quello del litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ.: trattandosi di domanda proposta da soggetti poi deceduti, il processo doveva proseguire nei confronti di tutti i coeredi, non potendosi decidere nei confronti di uno solo di essi. Il difetto di contraddittorio integra un vizio insanabile della sentenza.

L’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento del primo e del terzo, che investivano rispettivamente la validità della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. e il rispetto del termine di comparizione ex art. 163-bis cod. proc. civ.. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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