Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1713 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico la procura alle liti rilasciata su foglio separato analogico e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale deve recare in sé gli elementi identificativi della controversia, non potendo la sola congiunzione telematica dei documenti supplire alla genericità del mandato. La procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non alla sua notificazione. Il difetto del requisito di cui all’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. integra causa di inammissibilità non sanabile ai sensi degli artt. 39 cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è concedibile l’errore scusabile quando la parte, disponendo di canoni orientativi, abbia scelto quello meno prudente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 658/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, per tre anni scolastici, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in camera di consiglio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. Preliminarmente ha escluso che l’assenza del difensore alla camera di consiglio imponesse l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sul rilievo officioso.
La procura in esame, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, si limita a delegare il difensore “nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti di cui alla L. n. 107/2015”, senza indicare né il Tribunale amministrativo presso cui incardinare la controversia, né gli estremi del provvedimento di cui si chiede l’esecuzione.
Richiamando l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., il Collegio ribadisce che la procura speciale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità adita e ogni elemento utile all’individuazione della controversia. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto. Tale eccezione non è estensibile, ex art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, alla copia informatica di procura su foglio separato: la congiunzione telematica non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo.
Il Collegio prende posizione contro l’orientamento che considera valida la procura digitalizzata allegata alla PEC, richiamando la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che esige la preesistenza o coevità della procura rispetto al ricorso, e non alla notificazione o al deposito.
Quanto alla sanabilità, la giurisprudenza consolidata nega il potere di rinnovazione, trattandosi di requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione del ricorso. L’errore scusabile non è concedibile, poiché l’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma confermato un indirizzo già esistente al quale prudentemente aderire. Il ricorso, notificato il 24 novembre 2025, è pertanto inammissibile, con spese compensate.
Nota della Redazione
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