Il decreto di trasferimento non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 13749 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato, emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586 c.p.c., è un atto del processo esecutivo non avente natura decisoria e definitiva su diritti; pertanto, non è impugnabile né con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., né con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 2, Cost.. Tale provvedimento è soggetto esclusivamente all’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.. Il principio si applica anche quando la contestazione del decreto sia accompagnata dall’impugnazione del provvedimento di rigetto delle istanze di annullamento e revoca degli atti presupposti dell’aggiudicazione.
Il Fatto
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato, il giudice dell’esecuzione emetteva il decreto di trasferimento e rigettava le istanze della società debitrice esecutata dirette all’annullamento e alla revoca degli atti presupposti. La società debitrice proponeva ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso entrambi i provvedimenti, deducendo i vizi che inficiavano, a suo dire, il procedimento di aggiudicazione. Il ricorso era affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato la proposta di definizione accelerata, ravvisando l’inammissibilità in radice del ricorso. Ha osservato che l’impugnazione non aveva ad oggetto una sentenza o un provvedimento decisorio su diritti, bensì il decreto di trasferimento, atto esecutivo del giudice dell’esecuzione. In base alla giurisprudenza di legittimità, tale atto è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi, non anche con il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario.
. La Corte ha precisato che, pur essendo stato impugnato congiuntamente il provvedimento di rigetto delle istanze di annullamento e revoca, nella sostanza l’oggetto del ricorso restava il decreto di trasferimento quale atto finale della fase espropriativa, ritenuto viziato in via derivata. Anche a voler qualificare l’impugnazione come autonoma e limitata al provvedimento di rigetto, l’esito non sarebbe mutato, trattandosi pur sempre di un provvedimento del giudice dell’esecuzione contestabile solo con l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. La Corte ha invece condannato la ricorrente al pagamento della sanzione di € 5.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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