Scommesse ippiche, fase esecutiva della concessione e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. I n. 3363 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia volta a ottenere la condanna della pubblica amministrazione concedente al risarcimento del danno derivato dalla sopravvenuta alterazione delle condizioni economiche poste a base della convenzione, nonché dalla mancata attivazione delle scommesse a quota fissa e per via telefonica o telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e può essere compromessa in arbitrato rituale. La controversia verte, infatti, sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e investe l’inadempimento delle obbligazioni sostanzianti un rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, non già l’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale del rapporto. La mera attinenza della controversia a una determinata materia non radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorrendo che essa abbia a oggetto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressivi di pubblici poteri.
Il Fatto
La società concessionaria per la raccolta delle scommesse ippiche ha promosso un procedimento arbitrale nei confronti delle amministrazioni statali competenti, lamentando l’inadempimento di alcune obbligazioni contrattuali. In particolare, ha dedotto la diffusione del gioco clandestino e l’ingresso illegale nel mercato di operatori esteri, che avevano alterato le condizioni poste a base della convenzione, oltre al ritardo nell’attivazione delle scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica.
Il collegio arbitrale ha accolto la domanda e condannato le amministrazioni al risarcimento. Il lodo è stato impugnato davanti alla Corte d’appello, che lo ha dichiarato nullo ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo: per l’attivazione dei servizi sarebbe stato previsto l’esercizio di poteri autoritativi e l’arbitrato avrebbe inciso su profili di discrezionalità amministrativa. Avverso tale pronuncia gli ex soci della società, in liquidazione, e l’ente erede della socia defunta hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale e la nullità del lodo, sostenendo che la controversia fosse devoluta al giudice amministrativo. La Corte affronta la questione in sezione semplice, poiché le Sezioni Unite n. 1599 del 2022 consentono la trattazione dei ricorsi che pongono questioni di giurisdizione quando sulla regola di riparto le Sezioni Unite si siano già pronunciate.
Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 23418 del 26.10.2020, avevano già enunciato il principio secondo cui la controversia introdotta per ottenere il risarcimento del danno derivato dal mutamento delle condizioni economiche della convenzione, nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione delle scommesse a quota fissa e per via telematica, spetta al giudice ordinario. Si tratta di profili attinenti alla fase attuativa del rapporto, non all’esercizio di poteri autoritativi.
La Corte ribadisce che l’eventuale implicazione di atti amministrativi nell’attivazione di determinati tipi di scommesse non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario, il quale può valutarli e anche disapplicarli se illegittimi, con effetti limitati al rapporto processuale. Esaurita la fase discrezionale della scelta del contraente, gli elementi costitutivi del contratto risultano compiutamente delineati, né il decreto interministeriale di regolamentazione ne modifica gli elementi costitutivi.
Quanto alla memoria illustrativa delle amministrazioni, che sembra aver fatto acquiescenza alla questione di giurisdizione ma sostiene la parziale inammissibilità del ricorso, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione per tutte le domande e che il primo motivo si riferisce complessivamente all’intera motivazione, senza autolimitazioni. Gli altri motivi restano assorbiti, riguardando profili di validità del lodo e di merito non esaminati dal giudice di appello.
La Corte accoglie quindi il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rinviando alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.