Procura speciale generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 1772 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale redatta su foglio separato, non congiunto materialmente al ricorso cartaceo, deve recare in sé gli elementi identificativi della controversia: l’oggetto, le parti e l’autorità davanti alla quale il ricorso va proposto. La mera estrazione di copia informatica della procura analogica, allegata alla PEC di notificazione o inserita nella busta telematica, non ne determina l’incorporazione nel ricorso nativo digitale, poiché non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo né l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. La carenza di procura speciale integra inammissibilità non sanabile, rilevabile d’ufficio, e non è invocabile l’errore scusabile quando il quadro interpretativo offriva canoni orientativi alternativi, sia pure discordanti.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2025/2024 del 17 aprile 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di € 500,00 annui. La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita.

Con ricorso notificato e depositato il 26 novembre 2025, la docente ha quindi proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione dopo aver rilevato, in camera di consiglio, l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura alle liti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che impone al difensore che sottoscrive il ricorso di essere munito di procura speciale. Tale procura deve indicare l’oggetto della controversia, le parti contendenti, l’autorità adita e ogni altro elemento utile all’individuazione del giudizio. La procura in esame si limitava a delegare la difesa “nel giudizio di ottemperanza contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale”, senza indicare né il TAR competente né gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione.

Il Collegio riconosce che la procura apposta in calce o a margine del ricorso, anche se generica, si salda al contesto documentale unitario e resta valida per la relazione fisica con l’atto. Esclude però che tale eccezione possa estendersi, in forza dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.M. 28 luglio 2021, alla procura su foglio separato di cui sia estratta copia informatica. Il rispetto della formalità telematica certifica l’autografia della sottoscrizione, ma non elimina l’esigenza che la procura rechi in sé elementi esaustivi, quando uno dei due documenti è informatico e l’altro analogico.

Il Tribunale prende così le distanze dall’indirizzo che riteneva valida la procura digitalizzata e allegata alla PEC o alla busta telematica, richiamato nella sentenza n. 8552 del 25 ottobre 2024 del Consiglio di Stato, Sezione III. Tale approdo, oltre a non garantire la contezza del sottoscrittore, non dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso, ponendosi in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che ha stabilito la necessità che la procura preesista o sia coeva al ricorso.

Quanto alla sanabilità, il Collegio osserva che la giurisprudenza è ormai negativa: la procura speciale è requisito di ammissibilità e deve sussistere al momento della proposizione, con conseguente esclusione del potere di rinnovazione ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c.. Nemmeno è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di stretta interpretazione: la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo già esistente, cui la parte avrebbe potuto prudentemente aderire. Il ricorso, notificato dopo il 2 ottobre 2025, è pertanto inammissibile e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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