Corretto refuso nel decreto di liquidazione e indicazione della sentenza (TAR Puglia n. 698 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di digitazione che altera il numero della sentenza conclusiva del giudizio all’interno di un decreto di liquidazione delle spese di lite integra un errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 cod. proc. amm. La correzione, disposta in sede di decreto collegiale, non richiede la rimessione in termini né il passaggio in cosa giudicata, essendo volta a rendere il provvedimento conforme alla volontà del giudice già espressa nella decisione di merito.

Il Fatto

La parte ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio concluso con sentenza della Sezione del 28 luglio 2022, n. 1117, chiedeva la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto di liquidazione delle spese di lite n. 661 del 23 maggio 2024. Nel terzo rigo di pagina 2 del decreto, infatti, la sentenza conclusiva del giudizio era stata indicata con il numero errato “sentenza n. 117/2022”, in luogo del corretto “sentenza della Sezione del 28 luglio 2022, n. 1117”. La parte istante deduceva la mera natura di refuso o errore di digitazione dell’indicazione errata, chiedendo la rettifica del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha accertato che l’errata indicazione del numero della sentenza nel decreto di liquidazione costituisse un mero errore materiale di digitazione, privo di qualsivoglia incidenza sulla sostanza del provvedimento. La circostanza che il decreto richiamasse una sentenza inesistente o comunque non corrispondente a quella effettivamente emanata non ha determinato alcuna ambiguità sull’esito del giudizio, atteso che la volontà del giudice era chiaramente espressa nella decisione di merito del 28 luglio 2022, n. 1117.

Il Collegio ha richiamato l’art. 86, comma 1, cod. proc. amm., che disciplina la procedura di correzione degli errori materiali delle sentenze e dei decreti. Tale rimedio è stato ritenuto applicabile anche ai decreti di liquidazione delle spese di lite, in quanto provvedimenti aventi natura giurisdizionale suscettibili di essere affetti da errori materiali di natura meramente formale. La correzione non incide in alcun modo sul contenuto dispositivo del provvedimento, ma si limita a rendere la sua motivazione conforme al dato fattuale e processuale effettivamente esistente.

Il TAR ha pertanto accolto l’istanza, disponendo la correzione del numero della sentenza riportato al terzo rigo di pagina 2 del decreto di liquidazione n. 661 del 23 maggio 2024, con la seguente dizione corretta: “sentenza della Sezione del 28 luglio 2022, n. 1117”, in sostituzione dell’espressione errata “sentenza n. 117/2022”. Ha, quindi, ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, cod. proc. amm., nei sensi indicati in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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