Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 4001 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il TAR accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione e ne ordina l’esecuzione nel termine fissato. Qualora sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e non sia fornita prova dell’adempimento, il giudice dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo. Ove sia spirato il termine per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, stante la natura fungibile dell’obbligazione e l’imputabilità dell’inerzia alla stessa amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno omissivo.
Il Fatto
Un docente di ruolo agiva in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici e per un totale di € 1.000,00.
Il ricorrente esponeva che l’amministrazione, rimasta soccombente, non aveva proposto impugnazione e che la decisione era passata in giudicato. Lamentava l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiedeva la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il gravame fondato. Ha verificato il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza proposta a seguito della rituale notifica della sentenza presso la sede dell’amministrazione resistente.
È risultato altresì decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non era stata allegata prova dell’adempimento, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità dell’inerzia all’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento, sorreggono tale conclusione.
In accoglimento della domanda, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie anche in ragione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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