Beni patrimoniali indisponibili degli enti pubblici non usucapibili da terzi (Cass. civ. Sez. II n. 5049 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 830 e 828, comma 2, cod. civ., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale non possono essere sottratti alla pubblica destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge e, dunque, non sono usucapibili da parte di terzi. Non sono usucapibili i diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell’ente al soddisfacimento del bisogno primario di cittadini non abbienti. La regola trova applicazione anche agli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati ai sensi della legge n. 1676/1960, la cui disciplina differisce da quella dettata dal RD n. 1165/1938 sulle cooperative edilizie con vincolo di inalienabilità temporanea. Ne consegue che la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. non può essere preclusa dal preteso acquisto per usucapione di una porzione del bene.

Il Fatto

Un’assegnataria di un alloggio di edilizia economica e popolare, che ne aveva maturato il diritto al riscatto ai sensi della legge n. 1676/1960, conveniva in giudizio l’amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che tenesse luogo del contratto di trasferimento. La convenuta evocava in garanzia il terzo cui, anni prima, una porzione del terreno era stata ceduta in permuta; questi proponeva domanda riconvenzionale di usucapione di quella porzione.

Dopo l’accoglimento della riconvenzionale in primo grado e la conferma in appello, la Cassazione, con una prima pronuncia, cassava con rinvio enunciando il principio del diritto soggettivo perfetto dell’assegnatario al trasferimento. Il giudice del rinvio rigettava però la domanda, ritenendo legittimo il rifiuto dell’amministrazione di stipulare il contratto in ragione dell’intervenuto acquisto per usucapione della porzione controversa. Contro tale sentenza l’originaria attrice propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità il motivo sulla legitimatio ad processum degli eredi del terzo chiamato. La doglianza è inammissibile: la morte del dante causa era stata dichiarata nel giudizio di appello, con sospensione e riassunzione eseguita dalla stessa odierna ricorrente, che aveva dunque presupposto la qualità di erede. Inoltre, il mancato adempimento dell’onere di provare la qualità di erede, se non contestato dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione e alla precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale o nei gradi successivi, secondo il principio di Sez. I n. 15031 del 2016.

È invece fondato il primo motivo, che denuncia la qualità demaniale del bene e la conseguente non usucapibilità. Il giudice del rinvio, richiamando Sez. II n. 19793 del 2016, aveva ritenuto il possesso insensibile a un vincolo di inalienabilità temporaneo. La Corte dissente: quella pronuncia riguarda la fattispecie disciplinata dal RD n. 1165/1938 e il relativo vincolo di inalienabilità, non gli alloggi assegnati ai sensi della legge n. 1676/1960.

Nel caso concreto mancava prova certa del declassamento del bene e della sua conseguente qualificazione patrimoniale, disponibile o indisponibile, rispetto all’ente pubblico. La stessa Corte d’appello aveva riconosciuto la nullità, per violazione dell’art. 1350 cod. civ., della permuta asseritamente perfezionata verbalmente. Il possesso di fatto va quindi reputato ininfluente rispetto a un bene pubblico destinato a soddisfare esigenze di categorie svantaggiate e assegnato con procedimento connotato da evidenza pubblica.

La Corte dà continuità all’indirizzo secondo cui i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale non possono essere sottratti alla pubblica destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge, quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene al soddisfacimento del bisogno primario di cittadini non abbienti (Sez. III n. 19951 del 2023; Sez. II n. 12608 del 2002).

L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che riesaminerà la vicenda alla luce dei principi esposti e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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