Inammissibile il ricorso che chiede la revisione del fatto accertato (Cass. civ. Sez. II n. 13431 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza e non può fondarsi su singole questioni decise dal giudice di merito, su singoli elementi di un accadimento complesso, su mere ipotesi alternative o su singole risultanze istruttorie, ove risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto. La censura è inoltre inammissibile quando ricorre l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ.. Quanto al vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., esso consiste nella erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma e implica un problema interpretativo; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta è invece esterna all’interpretazione e inerisce alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di tali vizi, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici.

Il Fatto

Due proprietari hanno evocato in giudizio il titolare di un fondo vicino, chiedendo che, accertata l’interclusione del proprio fondo, fosse costituita una servitù di passaggio sul fondo del convenuto. Il Tribunale adito ha accolto la domanda.

Il convenuto ha impugnato la decisione e la Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con sentenza n. 113/2020, ha rigettato il gravame, confermando la scelta del tracciato e la correttezza della metodologia seguita dal consulente tecnico nella determinazione dell’indennità. Avverso tale pronuncia il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui i controricorrenti hanno resistito.

La Motivazione della Corte

I motivi primo, secondo e quarto — tutti incentrati sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. — sono stati esaminati congiuntamente. La Corte ha rilevato, per un verso, che ricorre l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura. Tale declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare la statuizione già assunta.

Per altro verso, il motivo fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, senza che possano qualificarsi tali le singole questioni decise, i singoli elementi di un accadimento complesso, le mere ipotesi alternative o le singole risultanze istruttorie, ove risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto sulla base delle prove acquisite.

Anche i motivi terzo e quinto, che attingono la sentenza sotto il profilo della violazione di legge, sono stati dichiarati inammissibili. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo della norma; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa è invece esterna a tale interpretazione e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

La Corte ha aggiunto che la valutazione delle prove, anche se si tratta di presunzioni, costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni sulla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione. È quindi inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *