Cessione di ramo d’azienda e sindacato di legittimità sull’idoneità funzionale del compendio (Cass. civ. Sez. V n. 12438 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di ramo d’azienda, il requisito dell’autonomia funzionale del compendio trasferito va accertato verificando se l’insieme dei beni e dei rapporti giuridici ceduti sia idoneo, già al momento dello scorporo, a provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi organizzativi e a svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, la funzione cui era finalizzato nell’impresa cedente. Si tratta di un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione. È pertanto inammissibile il motivo che, deducendo la violazione degli artt. 2112, 2555, 2697 e 2727 cod. civ., miri a una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2015 per IRES, IRAP e IVA. L’atto faceva seguito a un PVC nel quale l’Ufficio disconosceva una cessione di ramo di azienda stipulata il 30 settembre 2015, ritenendo che i beni ceduti non costituissero un complesso organizzato per l’esercizio dell’attività di impresa. Secondo l’Ufficio, la cessione dissimulava il trasferimento dei singoli contratti sottostanti, con ripresa a tassazione di maggiori componenti positivi di reddito.

La CTP ha rigettato il ricorso, escludendo che l’oggetto del contratto fosse una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell’attività di impresa. La CTR della Puglia ha invece accolto l’appello della società, ritenendo sufficiente la cessione di un compendio in grado di proseguire, pur se in misura ridotta, l’esercizio dell’impresa. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che il giudice di appello si sarebbe limitato a non condividere la ricostruzione del primo giudice senza indicare positivamente le ragioni della qualificazione del contratto.

Il motivo è infondato. Il vizio di nullità per motivazione apparente può essere predicato solo in caso di assoluta incomprensibilità del percorso argomentativo del giudice del merito, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che la composizione dei beni conferiti non giustificasse l’esistenza di un complesso organizzato per la produzione di beni e servizi, per inadeguatezza dimensionale dei fattori produttivi: motivazione tutt’altro che apparente.

Il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112, 2555, 2697 e 2727 cod. civ. L’eccezione di difetto di specificità è stata rigettata, essendo il motivo sufficientemente specifico. È invece fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità: la censura mira a una rivalutazione degli elementi di fatto utilizzati dal giudice.

La Corte ricorda che, per configurarsi una cessione di ramo di azienda, occorre verificare se il complesso di beni e rapporti trasferiti sia funzionalmente idoneo, già al momento dello scorporo, a provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi organizzativi e a svolgere autonomamente, senza integrazioni di rilievo del cessionario, la funzione cui era finalizzato nell’impresa cedente. Il principio è conforme all’orientamento della Corte di Giustizia, che richiede un’entità economica organizzata in modo stabile, sufficientemente strutturata e autonoma.

Nel caso concreto il giudice di appello ha accertato che la prosecuzione dell’attività era possibile con una ridotta organizzazione di mezzi, giustificata dal più limitato ambito territoriale del cessionario, dalla sostanziale assenza di magazzino e dalla cessione a titolo gratuito del marchio. Accertata la funzionalità del compendio, il mezzo di gravame tende a rivalutare gli elementi di fatto: il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Ufficio alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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