Omessa pronuncia e prove nuove in appello nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6201 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, causativo di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o su un’istanza a contenuto concreto formulata in conclusione specifica. Non è configurabile quando il giudice di merito non abbia considerato fatti secondari dedotti dalla parte, potendo in tal caso rilevare il diverso vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. Nel rito del lavoro la produzione documentale successiva agli atti introduttivi è ammessa solo se il documento si è formato o è giunto nella disponibilità della parte dopo la scadenza dei termini perentori, oppure se la sua rilevanza emerge dall’esigenza di replicare a difese altrui. L’acquisizione d’ufficio presuppone che il documento sia indispensabile per la decisione, cioè decisivo per completare l’assolvimento dell’onere probatorio e risolvere definitivamente la questione.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto al giudice del lavoro di accertare un rapporto di lavoro subordinato protrattosi per oltre un decennio alle dipendenze di un’impresa individuale, di una società in accomandita semplice e di alcune persone fisiche, con condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio; la Corte d’Appello di Napoli aveva respinto il gravame, confermando la decisione e giudicando inammissibili i documenti prodotti per la prima volta in secondo grado.

Avverso la sentenza di appello la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la Corte territoriale risposto alle censure sull’inattendibilità dei testimoni e sulla prova della subordinazione, e la violazione dell’art. 437 c.p.c. per la mancata ammissione delle prove documentali nuove. I controricorrenti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è giudicato non fondato. La Corte ricorda che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, ossia su ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge, formulata in conclusione specifica. La ricorrente non prospetta però l’omissione di pronuncia su uno specifico capo o motivo di impugnazione: censura invece la sentenza per vizio di motivazione ed errata valutazione delle prove testimoniali.

Anche riqualificando le censure, esse non possono trovare accoglimento. Si collocano all’esterno del perimetro dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, essendo la sentenza d’appello depositata il 15 giugno 2018. La motivazione impugnata non presenta alcuna delle anomalie individuate dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il semplice difetto di sufficienza della motivazione resta estraneo al sindacato di legittimità.

La Corte ribadisce inoltre che l’errata valutazione delle prove testimoniali non è deducibile in cassazione. Spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere tra le risultanze processuali quelle ritenute più idonee. Il giudice non è tenuto a esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni della sua irrilevanza.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Nel rito del lavoro la produzione di documenti dopo gli atti introduttivi è ammessa solo se il documento si è formato o è giunto nella disponibilità della parte dopo la scadenza dei termini perentori, ovvero se la rilevanza emerge dall’esigenza di replicare a difese altrui. L’acquisizione può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, se la prova è indispensabile per la decisione, cioè decisiva per completare l’onere probatorio e risolvere definitivamente la questione. Nel caso concreto tali requisiti non sono né evidenziati né rinvenibili: la documentazione fotografica è priva di data e la sentenza del tribunale ha al più valore indiziario, priva del connotato di decisività. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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